Art. 7
  1. Le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti l'esercizio
associato  di funzioni comunali trasmettono i certificati di cui agli
articoli 1,  2,  3,  4  e  5 entro il 30 settembre 2004, al Ministero
dell'interno  -  Dipartimento per gli affari interni e territoriali -
Direzione  centrale  della  finanza locale - Sportello unioni, piazza
del Viminale - 00184 Roma.