Art. 7 1. Le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono i certificati di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 entro il 30 settembre 2004, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Sportello unioni, piazza del Viminale - 00184 Roma.