Art. 10. Attivita' formative 1. Al fine di garantire un uniforme comportamento da parte delle commissioni di cui all'art. 1, comma 1, e della commissione unitaria di cui all'art. 1, comma 8, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le province provvedono ad organizzare, nei limiti delle risorse destinate alle predette finalita' dalla legislazione vigente, attivita' di carattere formativo e informativo sugli argomenti oggetto delle procedure di certificazione.