Art. 10.
                         Attivita' formative
  1. Al  fine  di  garantire un uniforme comportamento da parte delle
commissioni  di cui all'art. 1, comma 1, e della commissione unitaria
di cui all'art. 1, comma 8, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  e  le  province  provvedono ad organizzare, nei limiti delle
risorse destinate alle predette finalita' dalla legislazione vigente,
attivita'  di  carattere  formativo  e  informativo  sugli  argomenti
oggetto delle procedure di certificazione.