Art. 12. Norme di chiusura 1. Nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente decreto, ciascuna delle sedi abilitate allo svolgimento dell'attivita' di certificazione provvede autonomamente a determinare le eventuali ulteriori fasi procedurali, come disposto dall'art. 78, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003. 2. La pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad uno degli organi di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003 rende improcedibile la riproposizione della medesima istanza davanti allo stesso o altro organo. 3. Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego di certificazione, una successiva istanza puo' essere proposta davanti allo stesso o a diverso organo, solo se fondata su presupposti e motivi diversi. Le condizioni per la procedibilita' dell'istanza sono valutate dalla commissione adita. 4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3, le parti devono dichiarare esplicitamente, nell'istanza di certificazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del presente decreto, che non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti e che non stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza oppure, nel caso di sussistenza di tali provvedimenti, devono allegarne copia all'istanza. Roma, 21 luglio 2004 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 100