Art. 12.
                          Norme di chiusura
  1. Nel  rispetto  delle  disposizioni dettate dal presente decreto,
ciascuna  delle  sedi  abilitate  allo  svolgimento dell'attivita' di
certificazione  provvede  autonomamente  a  determinare  le eventuali
ulteriori  fasi procedurali, come disposto dall'art. 78, comma 2, del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
  2. La  pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad uno
degli  organi  di  cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 276 del
2003  rende  improcedibile  la  riproposizione della medesima istanza
davanti allo stesso o altro organo.
  3. Nel  caso  in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego
di  certificazione,  una  successiva  istanza  puo'  essere  proposta
davanti   allo  stesso  o  a  diverso  organo,  solo  se  fondata  su
presupposti  e  motivi  diversi.  Le condizioni per la procedibilita'
dell'istanza sono valutate dalla commissione adita.
  4. Ai  fini  di  cui  ai commi da 1 a 3, le parti devono dichiarare
esplicitamente,  nell'istanza  di  certificazione  di cui all'art. 3,
commi  1 e 2 del presente decreto, che non vi sono altri procedimenti
certificatori   pendenti   e   che   non   stati   emessi  precedenti
provvedimenti  di  diniego sulla medesima istanza oppure, nel caso di
sussistenza   di   tali   provvedimenti,   devono   allegarne   copia
all'istanza.
    Roma, 21 luglio 2004
                                                  Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 100