Art. 2.
                     Modalita' di funzionamento
  1. Le  commissioni  operano  nel  rispetto  delle  norme di legge e
secondo  un proprio regolamento interno. Le commissioni sono tenute a
trasmettere  i  propri  regolamenti interni al Ministero del lavoro e
delle  politiche sociali, che li valuta ai fini della conformita' con
le disposizioni di legge e regolamento.
  2. Ricevuta  l'istanza  scritta comune delle parti del contratto di
lavoro,  il  presidente della commissione di certificazione, valutata
la  regolarita'  della  documentazione  di cui all'art. 3, provvede a
convocare  le  parti stesse, al fine di procedere alla certificazione
del  contratto.  La  convocazione puo' avvenire anche a mezzo fax. La
convocazione puo' avvenire anche a mezzo di posta elettronica qualora
le   parti  nell'istanza  hanno  al  tal  fine  indicato  il  proprio
indirizzo.
  3. Nel  rispetto  del  proprio  regolamento  interno, il presidente
provvede a redigere apposito calendario dei lavori della commissione,
tenuto conto del numero delle istanze pervenute.
  4. Qualora  risulti  necessario,  e sempre nel rispetto del proprio
regolamento  interno,  il  dirigente  della direzione provinciale del
lavoro   o   del   servizio  provinciale  puo'  costituire  eventuali
sottocommissioni, valutato il carico di lavoro.