Art. 2. Modalita' di funzionamento 1. Le commissioni operano nel rispetto delle norme di legge e secondo un proprio regolamento interno. Le commissioni sono tenute a trasmettere i propri regolamenti interni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che li valuta ai fini della conformita' con le disposizioni di legge e regolamento. 2. Ricevuta l'istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro, il presidente della commissione di certificazione, valutata la regolarita' della documentazione di cui all'art. 3, provvede a convocare le parti stesse, al fine di procedere alla certificazione del contratto. La convocazione puo' avvenire anche a mezzo fax. La convocazione puo' avvenire anche a mezzo di posta elettronica qualora le parti nell'istanza hanno al tal fine indicato il proprio indirizzo. 3. Nel rispetto del proprio regolamento interno, il presidente provvede a redigere apposito calendario dei lavori della commissione, tenuto conto del numero delle istanze pervenute. 4. Qualora risulti necessario, e sempre nel rispetto del proprio regolamento interno, il dirigente della direzione provinciale del lavoro o del servizio provinciale puo' costituire eventuali sottocommissioni, valutato il carico di lavoro.