Art. 5.
                        Audizione delle parti
  1. Le  parti devono presentarsi dinanzi alla commissione nella data
e  nell'ora  stabilite.  L'eventuale  assenza anche solo di una delle
parti   rende   improcedibile   l'istanza   e   rende  necessaria  la
presentazione di una nuova domanda ai sensi dell'art. 3.
  2. L'audizione   delle   parti   ha  per  oggetto  l'assunzione  di
informazioni  sui  fatti  e  sugli  elementi dedotti o da dedurre nel
contratto di lavoro di cui si chiede la certificazione.
  3. Le parti presenziano personalmente all'audizione e, solo in caso
di  comprovate motivazioni valutate dal presidente della commissione,
possono farsi rappresentare da un soggetto appositamente delegato.
  4. Datore  di  lavoro  e  lavoratore  possono farsi assistere dalle
rispettive   organizzazioni   sindacali   o  di  categoria  o  da  un
professionista  regolarmente abilitato. Tale assistenza e' necessaria
qualora   la   parte   sia   presente   in   persona  di  un  proprio
rappresentante.
  5. Delle  dichiarazioni  rese  dalle parti e della attivita' svolta
dalla  commissione deve redigersi verbale nel provvedimento finale di
certificazione.