Art. 5. Audizione delle parti 1. Le parti devono presentarsi dinanzi alla commissione nella data e nell'ora stabilite. L'eventuale assenza anche solo di una delle parti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell'art. 3. 2. L'audizione delle parti ha per oggetto l'assunzione di informazioni sui fatti e sugli elementi dedotti o da dedurre nel contratto di lavoro di cui si chiede la certificazione. 3. Le parti presenziano personalmente all'audizione e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal presidente della commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto appositamente delegato. 4. Datore di lavoro e lavoratore possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria o da un professionista regolarmente abilitato. Tale assistenza e' necessaria qualora la parte sia presente in persona di un proprio rappresentante. 5. Delle dichiarazioni rese dalle parti e della attivita' svolta dalla commissione deve redigersi verbale nel provvedimento finale di certificazione.