Art. 6. Provvedimento di certificazione 1. L'atto di certificazione ha natura di provvedimento amministrativo. Deve essere motivato e contenere l'indicazione dei rimedi esperibili avverso di esso, del termine, nonche' della autorita' cui e' possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 2. Il provvedimento di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione. A tal fine al lavoratore sono fornite le informazioni, predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che riassumono le principali conseguenze giuridiche privatistiche e pubblicistiche dei contratti certificati. 3. Il provvedimento deve dare atto di tutte le fasi procedimentali scaturite dalla istanza di certificazione, segnalando la presenza dei soggetti di cui all'art. 1, comma 6, nonche' le osservazioni dagli stessi eventualmente presentate. 4. Il provvedimento viene sottoscritto, ai fini della validita', dai componenti di diritto della commissione. 5. Copia del provvedimento viene rilasciata alle parti del contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione.