Art. 6.
                   Provvedimento di certificazione
  1. L'atto    di   certificazione   ha   natura   di   provvedimento
amministrativo.  Deve  essere  motivato e contenere l'indicazione dei
rimedi  esperibili  avverso  di  esso,  del  termine,  nonche'  della
autorita'  cui  e'  possibile  ricorrere,  ai  sensi dell'art. 80 del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
  2. Il  provvedimento  di  certificazione  deve  contenere esplicita
menzione   degli  effetti  civili,  amministrativi,  previdenziali  o
fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
A  tal  fine  al lavoratore sono fornite le informazioni, predisposte
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che riassumono le
principali  conseguenze giuridiche privatistiche e pubblicistiche dei
contratti certificati.
  3. Il  provvedimento deve dare atto di tutte le fasi procedimentali
scaturite dalla istanza di certificazione, segnalando la presenza dei
soggetti  di  cui  all'art. 1, comma 6, nonche' le osservazioni dagli
stessi eventualmente presentate.
  4. Il  provvedimento  viene  sottoscritto, ai fini della validita',
dai componenti di diritto della commissione.
  5.   Copia  del  provvedimento  viene  rilasciata  alle  parti  del
contratto   di   lavoro   che   hanno   sottoscritto   l'istanza   di
certificazione.