Art. 7. Conservazione dei contratti certificati 1. I contratti certificati e i relativi fascicoli, contenenti la documentazione afferente, devono essere conservati presso la direzione provinciale del lavoro o presso la provincia, secondo la titolarita' del procedimento di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni, a far data dalla estinzione del contratto stesso. L'archiviazione puo' avvenire anche per via informatica.