Art. 7.
               Conservazione dei contratti certificati
  1. I  contratti  certificati  e i relativi fascicoli, contenenti la
documentazione   afferente,   devono   essere  conservati  presso  la
direzione  provinciale  del  lavoro o presso la provincia, secondo la
titolarita'  del  procedimento  di  certificazione, per un periodo di
almeno cinque anni, a far data dalla estinzione del contratto stesso.
L'archiviazione puo' avvenire anche per via informatica.