Art. 2.
  1.   Ai  fini  dell'autorizzazione  dell'organismo  notificato,  il
Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede  alla
istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'allegato VIII
del  decreto  legislativo  n.  210  del  2003 e dal presente decreto,
secondo  quanto  disposto  dall'art.  15,  comma 1 del citato decreto
legislativo.  Per tale verifica e' preventivamente condotta l'analisi
della  documentazione richiesta; qualora la stessa risulti completa e
conforme  a  quanto previsto dal presente decreto, e' disposta almeno
una successiva verifica ispettiva estesa anche ai laboratori di prova
di cui eventualmente l'organismo dichiara di avvalersi.
  2.  I  laboratori  dei  quali eventualmente l'organismo dichiara di
avvalersi  per  eseguire  le  prove  dovranno  disporre di personale,
attrezzature  e competenze specifiche in conformita' alle norme della
serie UNI EN 17000 e successive modificazioni ed integrazioni.
  3.  La  verifica  ispettiva presso la sede dell'organismo candidato
accerta   l'esistenza   dei   requisiti   minimi  richiesti,  nonche'
l'attuazione  della  struttura organizzativa e l'adozione di adeguate
procedure  di  funzionamento  correlate  agli  stessi  requisiti.  La
verifica ispettiva accerta inoltre l'adozione da parte dell'organismo
delle procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove,
in   conformita'   alle   norme  serie  UNI  EN  17000  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  4.  Per  i  laboratori  preposti  alle  prove  di  sottosistemi che
richiedano   interventi   sugli  impianti  funiviari,  sono  definite
dall'organismo  che ha dichiarato di avvalersi degli stessi impianti,
previa  approvazione del direttore di esercizio o del responsabile di
esercizio   dell'impianto  interessato,  le  procedure  necessarie  a
garantire  la  sicurezza del personale nell'espletamento delle prove.
In   ogni  caso  l'organismo  dispone  di  personale  abilitato  alla
protezione dei cantieri di lavoro.
  5.  La verifica ispettiva tiene conto dell'eventuale accreditamento
dell'organismo  in  conformita' alle norme applicabili UNI EN 17000 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  relative agli organismi
preposti alle attivita' di certificazione ed ispezione.