Art. 2. 1. Ai fini dell'autorizzazione dell'organismo notificato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'allegato VIII del decreto legislativo n. 210 del 2003 e dal presente decreto, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 1 del citato decreto legislativo. Per tale verifica e' preventivamente condotta l'analisi della documentazione richiesta; qualora la stessa risulti completa e conforme a quanto previsto dal presente decreto, e' disposta almeno una successiva verifica ispettiva estesa anche ai laboratori di prova di cui eventualmente l'organismo dichiara di avvalersi. 2. I laboratori dei quali eventualmente l'organismo dichiara di avvalersi per eseguire le prove dovranno disporre di personale, attrezzature e competenze specifiche in conformita' alle norme della serie UNI EN 17000 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. La verifica ispettiva presso la sede dell'organismo candidato accerta l'esistenza dei requisiti minimi richiesti, nonche' l'attuazione della struttura organizzativa e l'adozione di adeguate procedure di funzionamento correlate agli stessi requisiti. La verifica ispettiva accerta inoltre l'adozione da parte dell'organismo delle procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove, in conformita' alle norme serie UNI EN 17000 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Per i laboratori preposti alle prove di sottosistemi che richiedano interventi sugli impianti funiviari, sono definite dall'organismo che ha dichiarato di avvalersi degli stessi impianti, previa approvazione del direttore di esercizio o del responsabile di esercizio dell'impianto interessato, le procedure necessarie a garantire la sicurezza del personale nell'espletamento delle prove. In ogni caso l'organismo dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro. 5. La verifica ispettiva tiene conto dell'eventuale accreditamento dell'organismo in conformita' alle norme applicabili UNI EN 17000 e successive modificazioni ed integrazioni, relative agli organismi preposti alle attivita' di certificazione ed ispezione.