Art. 3.
  1.  Le  tariffe  relative  ai  procedimenti finalizzati al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 15, al rinnovo di cui all'art. 19
nonche'  alle  attivita' di vigilanza sugli organismi di cui all'art.
16  del  decreto  legislativo  n.  210  del 2003, sono a carico degli
organismi  medesimi,  ai  sensi  dell'art.  22,  comma 1, del decreto
legislativo n. 210 del 2003.
  2.  Le  tariffe  di  cui  al  comma  1,  e le relative modalita' di
riscossione,   sono   determinate  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle attivita'
produttive, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n.
210 del 2003.