Art. 3. 1. Le tariffe relative ai procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 15, al rinnovo di cui all'art. 19 nonche' alle attivita' di vigilanza sugli organismi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 210 del 2003, sono a carico degli organismi medesimi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2003. 2. Le tariffe di cui al comma 1, e le relative modalita' di riscossione, sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 210 del 2003.