Art. 4.
  1.  L'organismo  che intende essere notificato dallo Stato italiano
in uno o piu' settori, ai fini dello svolgimento delle valutazioni di
cui  al  decreto  legislativo  n.  210  del  2003, deve dimostrare di
possedere,  oltre  ai requisiti di cui all'allegato VIII del medesimo
decreto legislativo, anche i seguenti requisiti:
    a) una  struttura operativa tecnica ed amministrativa che oltre a
rispondere   ai  criteri  generali  previsti  per  gli  organismi  di
certificazione  di  prodotti,  ai sensi della norma UNI CEI EN 45011,
sia   adeguata  all'esercizio  dell'attivita'  per  cui  si  richiede
l'autorizzazione;
    b) personale  sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni
tecniche  ed  amministrative,  con  le  qualifiche  e  le specialita'
riportate in un dettagliato organigramma;
    c) i  macchinari  e le attrezzature occorrenti per l'espletamento
delle  attivita'  di certificazione, di esame e di prove, compatibili
con  i  settori per i quali si richiede l'autorizzazione. In mancanza
di  alcune  di tali attrezzature, l'organismo deve dimostrare di aver
stipulato   convenzioni   con   laboratori  o  strutture  esterne  di
comprovata  e  riconosciuta  competenza professionale nel settore. In
ogni  caso i laboratori di esame e prove devono essere strutturati ed
operare in conformita' alle norme UNI CEI EN 45011;
    d) il  manuale  di qualita' conforme alla norma UNI CEI EN 45011,
contenente, in particolare, la specifica sezione per le procedure, la
strumentazione,   le   attrezzature   ed   i  sistemi  operativi  con
riferimento ai componenti e/o sottosistemi oggetto della richiesta di
notifica;
    e) la strumentazione e le apparecchiature di misura devono essere
opportunamente  tarate  in  armonia  con  le norme della serie UNI EN
45000   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni.  Presso  il
laboratorio  deve  essere  tenuto  un registro della strumentazione e
delle  apparecchiature  di misura in cui sia riportata la storia e le
tarature periodiche, nonche' le certificazioni di taratura effettuata
da organismi riconosciuti; inoltre di tutta la strumentazione e delle
apparecchiature deve essere noto il grado di incertezza al fine della
determinazione della precisione della misura;
    f) una  regolamentazione interna che definisce l'iter procedurale
tecnico  ed  amministrativo  per  il  rilascio  delle  attestazioni e
certificazioni, con riferimento al settore di competenza.
  2.  Nel  caso  in  cui  detto  organismo  si  avvalga di laboratori
esterni,  deve  dimostrare  la qualificazione dei laboratori stessi e
deve  garantire  la  piena  idoneita'  e  rispondenza degli stessi ai
requisiti  di  cui  alle  norme della serie UNI EN 45000 e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  In  ogni  caso l'organismo risponde
direttamente   dei   provvedimenti  organizzativi  e  gestionali  dei
laboratori  ed  esercita  attivita'  di  direzione  e  vigilanza  sul
personale operante presso i medesimi.
  3. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
    a) adeguata conoscenza tecnico-professionale;
    b)  adeguata  conoscenza delle prescrizioni relative ai controlli
ed idoneita' allo svolgimento degli stessi;
    c)  idoneita'  alla  redazione degli attestati, dei verbali e dei
rapporti relativi ai compiti svolti;
    d)  esperienza  dimostrabile  ed  attestata,  nei settori tecnici
funiviari  per  i  quali l'organismo chiede di essere notificato, non
inferiore a 3 anni;
    e)  ampia indipendenza nello svolgere le operazioni di controllo;
inoltre  la  retribuzione non deve essere commisurata in funzione del
numero dei controlli svolti ne' dei risultati di questi ultimi;
    f)  assicurazione  per la responsabilita' civile stipulata a cura
dell'organismo salvo che tale responsabilita' sia coperta dallo Stato
in  base  al  diritto nazionale oppure che i controlli siano compiuti
direttamente dallo Stato;
    g) vincolo al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a
conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
  4. Il rappresentante legale dell'organismo, e comunque tutti i soci
nelle   societa'  di  persone  e  tutti  gli  amministratori,  devono
possedere i seguenti requisiti:
    a) aver raggiunto la maggiore eta';
    b)  essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione
europea,  ovvero  di  uno  Stato  anche  non appartenente alla Unione
europea a condizione di reciprocita';
    c)  non  avere  in  corso  ne'  essere  stato sottoposto a misure
restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
    d)  non  essere  o  non  essere  stato interdetto o inabilitato o
dichiarato   fallito   ne'   avere   in  corso  alcuno  dei  relativi
procedimenti;
    e)  non  avere  riportato  condanne per delitti non colposi e non
essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del
codice  di  procedura  penale,  salvo  che  sia  intervenuta sentenza
definitiva di riabilitazione.