Art. 4. 1. L'organismo che intende essere notificato dallo Stato italiano in uno o piu' settori, ai fini dello svolgimento delle valutazioni di cui al decreto legislativo n. 210 del 2003, deve dimostrare di possedere, oltre ai requisiti di cui all'allegato VIII del medesimo decreto legislativo, anche i seguenti requisiti: a) una struttura operativa tecnica ed amministrativa che oltre a rispondere ai criteri generali previsti per gli organismi di certificazione di prodotti, ai sensi della norma UNI CEI EN 45011, sia adeguata all'esercizio dell'attivita' per cui si richiede l'autorizzazione; b) personale sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni tecniche ed amministrative, con le qualifiche e le specialita' riportate in un dettagliato organigramma; c) i macchinari e le attrezzature occorrenti per l'espletamento delle attivita' di certificazione, di esame e di prove, compatibili con i settori per i quali si richiede l'autorizzazione. In mancanza di alcune di tali attrezzature, l'organismo deve dimostrare di aver stipulato convenzioni con laboratori o strutture esterne di comprovata e riconosciuta competenza professionale nel settore. In ogni caso i laboratori di esame e prove devono essere strutturati ed operare in conformita' alle norme UNI CEI EN 45011; d) il manuale di qualita' conforme alla norma UNI CEI EN 45011, contenente, in particolare, la specifica sezione per le procedure, la strumentazione, le attrezzature ed i sistemi operativi con riferimento ai componenti e/o sottosistemi oggetto della richiesta di notifica; e) la strumentazione e le apparecchiature di misura devono essere opportunamente tarate in armonia con le norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni ed integrazioni. Presso il laboratorio deve essere tenuto un registro della strumentazione e delle apparecchiature di misura in cui sia riportata la storia e le tarature periodiche, nonche' le certificazioni di taratura effettuata da organismi riconosciuti; inoltre di tutta la strumentazione e delle apparecchiature deve essere noto il grado di incertezza al fine della determinazione della precisione della misura; f) una regolamentazione interna che definisce l'iter procedurale tecnico ed amministrativo per il rilascio delle attestazioni e certificazioni, con riferimento al settore di competenza. 2. Nel caso in cui detto organismo si avvalga di laboratori esterni, deve dimostrare la qualificazione dei laboratori stessi e deve garantire la piena idoneita' e rispondenza degli stessi ai requisiti di cui alle norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso l'organismo risponde direttamente dei provvedimenti organizzativi e gestionali dei laboratori ed esercita attivita' di direzione e vigilanza sul personale operante presso i medesimi. 3. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: a) adeguata conoscenza tecnico-professionale; b) adeguata conoscenza delle prescrizioni relative ai controlli ed idoneita' allo svolgimento degli stessi; c) idoneita' alla redazione degli attestati, dei verbali e dei rapporti relativi ai compiti svolti; d) esperienza dimostrabile ed attestata, nei settori tecnici funiviari per i quali l'organismo chiede di essere notificato, non inferiore a 3 anni; e) ampia indipendenza nello svolgere le operazioni di controllo; inoltre la retribuzione non deve essere commisurata in funzione del numero dei controlli svolti ne' dei risultati di questi ultimi; f) assicurazione per la responsabilita' civile stipulata a cura dell'organismo salvo che tale responsabilita' sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure che i controlli siano compiuti direttamente dallo Stato; g) vincolo al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. 4. Il rappresentante legale dell'organismo, e comunque tutti i soci nelle societa' di persone e tutti gli amministratori, devono possedere i seguenti requisiti: a) aver raggiunto la maggiore eta'; b) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Unione europea a condizione di reciprocita'; c) non avere in corso ne' essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; d) non essere o non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ne' avere in corso alcuno dei relativi procedimenti; e) non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione.