Art. 2.
          Modifiche all'art. 2 del decreto 7 dicembre 2000
  1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto 7 dicembre 2000 e' sostituito
dal seguente:
  «2.  Oltre  che  nei  casi  in  cui  non ricorrono i requisiti o le
condizioni  prescritti  dalle  norme  di  cui  al  precedente  comma,
l'autorizzazione non e' concessa nelle seguenti ipotesi:
    a) il  dichiarante  procede  solo saltuariamente ad operazioni di
scambio di merci con l'estero;
    b) il   dichiarante  o,  per  le  persone  giuridiche  il  legale
rappresentante  limitatamente  alle  ipotesi  costituenti  reato,  ha
commesso un'infrazione grave o infrazioni reiterate.
  Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    infrazione  grave:  l'aver  commesso un delitto, per il quale sia
intervenuta   una   condanna  definitiva,  previsto  dalla  normativa
doganale  o  fiscale  o  da  ogni altra legge la cui applicazione sia
demandata  alle  dogane  o,  uno dei delitti non colposi previsti nei
titoli  II,  VII e VIII, capo II, del libro secondo del codice penale
oppure,  una  violazione  per  la  quale  sia stata irrogata a titolo
definitivo  la sanzione amministrativa prevista nell'art. 295-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche
se  la  stessa sia stata definita in via agevolata ai sensi dell'art.
16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
    infrazioni   reiterate:   l'aver   commesso  piu'  violazioni  di
carattere  amministrativo  in  materia doganale che per loro natura o
entita'   compromettono   il  rapporto  di  fiducia  con  l'autorita'
doganale.».
  2.  Il   comma  3  dell'art.  2  del  decreto  7 dicembre  2000  e'
sostituito dal seguente:
  «3.  La procedura autorizzatoria e' sospesa ove, relativamente alle
ipotesi  di  infrazione  grave  di cui alla lettera b) del comma 2, a
carico  del  dichiarante  o,  per  le  persone giuridiche, del legale
rappresentante:
    sia  stato  emesso  decreto  che  dispone  il  giudizio  ai sensi
dell'art.  424  del codice di procedura penale e fino al passaggio in
giudicato della pronuncia conclusiva del procedimento penale ovvero;
    sia  stato  avviato un procedimento amministrativo di irrogazione
della  sanzione  e  fino  a  che  il  relativo  provvedimento non sia
divenuto  definitivo o il medesimo soggetto non abbia definito in via
agevolata   la  violazione  amministrativa  ai  sensi  dell'art.  16,
comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».