Art. 2. Modifiche all'art. 2 del decreto 7 dicembre 2000 1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto 7 dicembre 2000 e' sostituito dal seguente: «2. Oltre che nei casi in cui non ricorrono i requisiti o le condizioni prescritti dalle norme di cui al precedente comma, l'autorizzazione non e' concessa nelle seguenti ipotesi: a) il dichiarante procede solo saltuariamente ad operazioni di scambio di merci con l'estero; b) il dichiarante o, per le persone giuridiche il legale rappresentante limitatamente alle ipotesi costituenti reato, ha commesso un'infrazione grave o infrazioni reiterate. Ai fini del presente provvedimento si intende per: infrazione grave: l'aver commesso un delitto, per il quale sia intervenuta una condanna definitiva, previsto dalla normativa doganale o fiscale o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane o, uno dei delitti non colposi previsti nei titoli II, VII e VIII, capo II, del libro secondo del codice penale oppure, una violazione per la quale sia stata irrogata a titolo definitivo la sanzione amministrativa prevista nell'art. 295-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche se la stessa sia stata definita in via agevolata ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; infrazioni reiterate: l'aver commesso piu' violazioni di carattere amministrativo in materia doganale che per loro natura o entita' compromettono il rapporto di fiducia con l'autorita' doganale.». 2. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto 7 dicembre 2000 e' sostituito dal seguente: «3. La procedura autorizzatoria e' sospesa ove, relativamente alle ipotesi di infrazione grave di cui alla lettera b) del comma 2, a carico del dichiarante o, per le persone giuridiche, del legale rappresentante: sia stato emesso decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 del codice di procedura penale e fino al passaggio in giudicato della pronuncia conclusiva del procedimento penale ovvero; sia stato avviato un procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione e fino a che il relativo provvedimento non sia divenuto definitivo o il medesimo soggetto non abbia definito in via agevolata la violazione amministrativa ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».