Art. 3.
          Modifiche all'art. 3 del decreto 7 dicembre 2000
  1. Al  comma  1,  terzo  periodo dell'art. 3 del decreto 7 dicembre
2000,  dopo  le parole: «o a presentare i documenti mancanti entro il
termine  massimo  di  trenta  giorni»  sono  aggiunte le seguenti: «,
ovvero   entro   i  termini  supplementari  previsti  dall'art.  256,
paragrafo  1,  secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 2454/93
della Commissione del 2 luglio 1993,».
  2. Al  comma  2  dell'art. 3 del decreto 7 dicembre 2000, le parole
«direzione  compartimentale  delle  dogane  e  II.II» sono sostituite
dalle seguenti: «direzione regionale dell'Agenzia delle dogane».