Art. 3. Modifiche all'art. 3 del decreto 7 dicembre 2000 1. Al comma 1, terzo periodo dell'art. 3 del decreto 7 dicembre 2000, dopo le parole: «o a presentare i documenti mancanti entro il termine massimo di trenta giorni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero entro i termini supplementari previsti dall'art. 256, paragrafo 1, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993,». 2. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto 7 dicembre 2000, le parole «direzione compartimentale delle dogane e II.II» sono sostituite dalle seguenti: «direzione regionale dell'Agenzia delle dogane».