Art. 4.
          Modifiche all'art. 4 del decreto 7 dicembre 2000
  1. Il   comma  2  dell'art.  4  del  decreto  7 dicembre  2000,  e'
sostituito dal seguente:
  «2. L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, secondo il modello
di cui all'allegato C1, puo' riguardare:
    tutte  le  merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale o
comunque  ad  esso attinenti, se rilasciata alle imprese commerciali,
industriali ed agricole;
    tutte  le  merci  di terzi proprietari, se rilasciata ai soggetti
intermediari.
  Sono comunque escluse, indipendentemente dal soggetto beneficiario,
le  seguenti  merci:  armi e materiali di armamento di cui al decreto
ministeriale  28 ottobre  1993;  stupefacenti  e sostanze psicotrope;
prodotti radioattivi; quadri ed oggetti di antiquariato come definiti
dall'allegato  della  direttiva  93/7/CEE  del Consiglio del 15 marzo
1993  e  successive  modifiche;  gli  esemplari (specimens) di cui al
regolamento (CE) n. 338/97 e successive modifiche.
  I  prodotti soggetti ad accise di cui all'art. 27 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427,
ed agli articoli 21, 32 e 34 del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n.   504,   sono  ammessi  al  beneficio  solo  qualora  il  soggetto
autorizzato   risulti  titolare  di  deposito  fiscale,  di  deposito
doganale  o  di deposito doganale gestito anche in regime di deposito
fiscale ovvero risulti tra i soggetti individuati dall'art. 26, comma
4, del decreto legislativo 26 ottobre 1996, n. 504.»