Art. 4. Modifiche all'art. 4 del decreto 7 dicembre 2000 1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto 7 dicembre 2000, e' sostituito dal seguente: «2. L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, secondo il modello di cui all'allegato C1, puo' riguardare: tutte le merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale o comunque ad esso attinenti, se rilasciata alle imprese commerciali, industriali ed agricole; tutte le merci di terzi proprietari, se rilasciata ai soggetti intermediari. Sono comunque escluse, indipendentemente dal soggetto beneficiario, le seguenti merci: armi e materiali di armamento di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1993; stupefacenti e sostanze psicotrope; prodotti radioattivi; quadri ed oggetti di antiquariato come definiti dall'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993 e successive modifiche; gli esemplari (specimens) di cui al regolamento (CE) n. 338/97 e successive modifiche. I prodotti soggetti ad accise di cui all'art. 27 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed agli articoli 21, 32 e 34 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ammessi al beneficio solo qualora il soggetto autorizzato risulti titolare di deposito fiscale, di deposito doganale o di deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale ovvero risulti tra i soggetti individuati dall'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1996, n. 504.»