Art. 5.
          Modifiche all'art. 6 del decreto 7 dicembre 2000
  1. Il   comma  1  dell'art.  6  del  decreto  7 dicembre  2000,  e'
sostituito dal seguente:
  «1.   Le  autorizzazioni  di  cui  all'art.  1  sono  revocate  con
provvedimento  motivato  ove  vengano  a  cessare  i  requisiti  o le
condizioni  in  base  alle  quali  sono  state  emesse oppure vengano
commesse  infrazioni  gravi  o reiterate come definite dal precedente
art. 2, comma 2, o siano stati rilevati inadempimenti, inosservanze o
irregolarita'  nella  gestione  delle  autorizzazioni a seguito delle
quali ne sia derivato abuso.».
  2. Il   comma  3  dell'art.  6  del  decreto  7 dicembre  2000,  e'
sostituito dal seguente:
  «3.  L'autorizzazione  e'  sospesa  con  provvedimento motivato del
direttore   regionale  su  segnalazione  dell'autorita'  preposta  al
controllo qualora:
    a) relativamente  alle  ipotesi  di  infrazione grave di cui alla
lettera b) del comma 2 dell'art. 2 a carico del dichiarante o, per le
persone  giuridiche,  del  legale  rappresentante,  sia stato emanato
decreto  che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 del codice di
procedura   penale   ovvero   sia   stato   avviato  un  procedimento
amministrativo  di  irrogazione  della  sanzione. L'autorizzazione e'
sospesa fino al passaggio in giudicato della pronuncia conclusiva del
procedimento penale ovvero fino a che il provvedimento di irrogazione
della  sanzione non sia divenuto definitivo o il dichiarante medesimo
o,  per  le  persone  giuridiche,  il legale rappresentante non abbia
definito  in  via  agevolata  la  violazione  amministrativa ai sensi
dell'art.  16,  comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472;
    b) si  rilevino inadempimenti, inosservanze o irregolarita' nella
gestione dell'autorizzazione che facciano temere il pericolo di abusi
nella  gestione  dell'autorizzazione. L'autorizzazione e' sospesa per
un periodo non superiore a sei mesi.