Art. 5. Modifiche all'art. 6 del decreto 7 dicembre 2000 1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto 7 dicembre 2000, e' sostituito dal seguente: «1. Le autorizzazioni di cui all'art. 1 sono revocate con provvedimento motivato ove vengano a cessare i requisiti o le condizioni in base alle quali sono state emesse oppure vengano commesse infrazioni gravi o reiterate come definite dal precedente art. 2, comma 2, o siano stati rilevati inadempimenti, inosservanze o irregolarita' nella gestione delle autorizzazioni a seguito delle quali ne sia derivato abuso.». 2. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto 7 dicembre 2000, e' sostituito dal seguente: «3. L'autorizzazione e' sospesa con provvedimento motivato del direttore regionale su segnalazione dell'autorita' preposta al controllo qualora: a) relativamente alle ipotesi di infrazione grave di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 a carico del dichiarante o, per le persone giuridiche, del legale rappresentante, sia stato emanato decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 del codice di procedura penale ovvero sia stato avviato un procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione. L'autorizzazione e' sospesa fino al passaggio in giudicato della pronuncia conclusiva del procedimento penale ovvero fino a che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo o il dichiarante medesimo o, per le persone giuridiche, il legale rappresentante non abbia definito in via agevolata la violazione amministrativa ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; b) si rilevino inadempimenti, inosservanze o irregolarita' nella gestione dell'autorizzazione che facciano temere il pericolo di abusi nella gestione dell'autorizzazione. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo non superiore a sei mesi.