Art. 1-ter.
    (( Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ))
((    1.  All'articolo  24  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle
seguenti: «dei ruoli di cui all'articolo 23»;
    b) il comma 9 e' abrogato )).
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, reca
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche» (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario). Si
          riporta  il  testo  dell'art.  24  del  decreto legislativo
          30 marzo   2001,  n.  165,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
              «Art.  24 (Trattamento economico). (Art. 24 del decreto
          legislativo  n.  29  del 1993, come sostituito dall'art. 13
          del  decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16
          del  decreto  legislativo n. 80 del 1998, e successivamente
          modificato prima dall'art. 9 decreto legislativo n. 387 del
          1998  e  poi  dall'art.  26, comma 6 della legge n. 448 del
          1998).  - 1. La retribuzione del personale con qualifica di
          dirigente  e'  determinata  dai contratti collettivi per le
          aree  dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
          accessorio  sia  correlato  alle funzioni attribuite e alle
          connesse  responsabilita'.  La graduazione delle funzioni e
          responsabilita'  ai  fini  del  trattamento  accessorio  e'
          definita,  ai  sensi  dell'art. 4, con decreto ministeriale
          per  le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
          rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o
          enti,  ferma  restando  comunque l'osservanza dei criteri e
          dei  limiti  delle  compatibilita'  finanziarie fissate dal
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.
              2.  Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
          generale  ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
          individuale   e'   stabilito   il   trattamento   economico
          fondamentale,  assumendo  come  parametri  di base i valori
          economici  massimi contemplati dai contratti collettivi per
          le  aree  dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
          trattamento  economico  accessorio, collegato al livello di
          responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
          risultati  conseguiti  nell'attivita'  amministrativa  e di
          gestione, ed i relativi importi.
              3.  Il  trattamento  economico determinato ai sensi dei
          commi  1  e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed i compiti
          attribuiti  ai  dirigenti  in  base  a  quanto previsto dal
          presente   decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad  essi
          conferito  in ragione del loro ufficio o comunque conferito
          dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio  o su
          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti  direttamente  alla  medesima amministrazione e
          confluiscono   nelle   risorse   destinate  al  trattamento
          economico accessorio della dirigenza.
              4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
          indicato   dall'art.   3,   comma  1,  la  retribuzione  e'
          determinata  ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge
          6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed
          integrazioni della relativa disciplina.
              5.   Il   bilancio   triennale   e  le  relative  leggi
          finanziarie,  nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai
          miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
          all'art.  3,  indicano  le  somme  da destinare, in caso di
          perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
          restante   personale   dirigente   civile  e  militare  non
          contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
          collettivi   nazionali   per   i   dirigenti  del  comparto
          Ministeri,   tenendo   conto   dei  rispettivi  trattamenti
          economici   complessivi   e   degli   incrementi   comunque
          determinatesi  a  partire  dal  febbraio  1993, e secondo i
          criteri  indicati  nell'art.  1,  com-ma  2,  della legge 2
          ottobre 1997, n. 334.
              6.  I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
          legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
          all'art.  3,  comma 2, sono assegnati alle universita' e da
          queste   utilizzati   per   l'incentivazione   dell'impegno
          didattico  dei  professori  e ricercatori universitari, con
          particolare   riferimento   al   sostegno  dell'innovazione
          didattica,  delle  attivita'  di  orientamento  e tutorato,
          della    diversificazione    dell'offerta   formativa.   Le
          universita'  possono  destinare  allo  stesso  scopo propri
          fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
          il  pagamento  delle  supplenze  e  degli  affidamenti.  Le
          universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
          appositi  compensi incentivanti ai professori e ricercatori
          universitari  che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
          dei   progetti   e  dei  programmi  dell'Unione  europea  e
          internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
          all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
          come assegno aggiuntivo pensionabile.
              7.  I  compensi  spettanti  in base a norme speciali ai
          dirigenti  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o equiparati sono
          assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
          commi precedenti.
              8.   Ai   fini  della  determinazione  del  trattamento
          economico  accessorio le risorse che si rendono disponibili
          ai  sensi  del  comma  7  confluiscono  in  appositi  fondi
          istituiti  presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
          altri compensi previsti dal presente articolo.
              9. (Abrogato).».