Art. 2.
         (( Misure relative alla Societa' Dante Alighieri ))
((   1. (Comma soppresso) )).
((    2.  In  considerazione  dell'alto  rilievo culturale e dei fini
istituzionali della Societa' Dante Alighieri e della sua comprovata e
pluridecennale   notorieta',   anche  in  ambito  internazionale,  la
predetta  Societa'  e' assimilata, nel rispetto della sua struttura e
finalita',  alle  organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di
cui  alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Conseguentemente,  l'attivita'  statutaria svolta dalla Societa' alle
predette condizioni non si considera attivita' commerciale )).
  3.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  derivano nuovi o
maggiori oneri a carico (( della finanza pubblica )).
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, reca
          il  «Riordino  della  disciplina  tributaria degli enti non
          commerciali   e   delle  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale»  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 2
          gennaio  1998,  n. 1, supplemento ordinario). La sezione II
          del  predetto  decreto  reca  «Disposizioni  riguardanti le
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.».