Art. 4. Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, puo' continuare ad avvalersi, (( senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato )), di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo di utilizzazione e' posto a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 1-quater. Per i riferimenti al predetto decreto si vedano le note all'art. 1-ter .