Art. 5.
            Normative tecniche in materia di costruzioni
  1.  Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le
competenze  delle  regioni  e  delle  province autonome, il Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici,  entro  trenta giorni dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il
Dipartimento  della  protezione  civile,  ((  secondo un programma di
priorita' per gli edifici scolastici e sanitari )), alla redazione di
norme  tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative
alle  costruzioni,  nonche'  alla  redazione di norme tecniche per la
progettazione,  la  costruzione  e  l'adeguamento,  anche  sismico ed
idraulico,  delle  dighe  di  ritenuta,  dei  ponti  e delle opere di
fondazione  e  sostegno dei terreni. (( Ai fini dell'emanazione delle
norme  tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento,
anche  sismico  ed  idraulico,  delle  dighe di ritenuta, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del
Registro  italiano  dighe,  da  inviare  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta )).
  2.  Le  norme  tecniche  di  cui  al  comma  1  sono emanate con le
procedure  di  cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto
con il Dipartimento della protezione civile.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 52 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
          «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia  edilizia  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 ottobre 2001, n. 245, S.O.):
              «Art.  52  (L)  (Tipo  di  strutture  e norme tecniche)
          (legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1). -
          1.  In  tutti  i comuni della Repubblica le costruzioni sia
          pubbliche   sia   private   debbono  essere  realizzate  in
          osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi
          costruttivi   fissate  con  decreti  del  Ministro  per  le
          infrastrutture   e   i   trasporti,  sentito  il  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici  che si avvale anche della
          collaborazione  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche.
          Qualora  le  norme  tecniche riguardino costruzioni in zone
          sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per
          l'interno. Dette norme definiscono:
                a) i  criteri  generali  tecnico-costruttivi  per  la
          progettazione,  esecuzione  e  collaudo  degli  edifici  in
          muratura e per il loro consolidamento;
                b) i  carichi  e  sovraccarichi  e loro combinazioni,
          anche  in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e
          della  destinazione  dell'opera, nonche' i criteri generali
          per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
                c) le   indagini   sui  terreni  e  sulle  rocce,  la
          stabilita'  dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
          generali  e  le precisazioni tecniche per la progettazione,
          esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e
          delle   opere  di  fondazione;  i  criteri  generali  e  le
          precisazioni  tecniche  per  la progettazione, esecuzione e
          collaudo  di  opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi,
          tubazioni,  torri,  costruzioni  prefabbricate  in  genere,
          acquedotti, fognature;
                d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
              2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da
          quelli  in  muratura  o  con  ossatura  portante in cemento
          armato  normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati
          dei  predetti  materiali,  per  edifici  con quattro o piu'
          piani entro e fuori terra, l'idoneita' di tali sistemi deve
          essere  comprovata  da  una  dichiarazione  rilasciata  dal
          presidente  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici su
          conforme parere dello stesso Consiglio.
              3.  Le  norme  tecniche di cui al presente articolo e i
          relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo
          la  pubblicazione  dei  rispettivi  decreti  nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.».