Art. 6. Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: (( «1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal Presidente della Giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il Presidente della Giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata» )). Riferimenti normativi: - La legge 28 gennaio 1994, n. 84, reca «Riordino della legislazione in materia portuale» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.). Si riporta il testo dell'art. 8 della predetta legge, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Presidente dell'autorita' portuale). - 1. Il presidente e' nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'art. 6, comma 7. La terna e' comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, puo' chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalita' che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. 1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal Presidente della Giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il Presidente della Giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti questi chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata. 2. Il presidente ha la rappresentanza dell'autorita' portuale, resta in carica quattro anni e puo' essere riconfermato una sola volta. In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 e' comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni gia' pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1, terzo e quarto periodo. 2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'art. 20, commi 1, 2 e 3. 3. Il presidente dell'autorita' portuale: a) presiede il comitato portuale; b) sottopone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale; c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale; d) sottopone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonche' il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa; e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessioni di cui all'art. 6, comma 5; f) provvede al coordinamento delle attivita' svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonche' al coordinamento e al controllo delle attivita' soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali; g) (abrogata dall'art. 2, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30); h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'art. 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione; i) esercita le competenze attribuite all'autorita' portuale dagli articoli 16 e 18 e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'art. 16, comma 4, e all'art. 18, commi 1 e 3; l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'art. 17; m) assicura la navigabilita' nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'art. 26, e, in via subordinata, con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessita' ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalita' diverse da quelle di cui all'art. 6, comma 5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali puo' indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate; n) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorita' marittima e le amministrazioni locali interessate; n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorita' portuale.».