Art. 8-quater. (( Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri )) (( 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 102: 1) al primo comma e' abrogata la lettera c); 2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «L'amministrazione degli affari esteri puo' inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi»; 3) al secondo comma, dopo le parole: «I corsi previsti dal primo» sono inserite le seguenti: «e dal secondo»; b) all'articolo 108: 1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio»; 2) il secondo comma e' abrogato; c) all'articolo 110: 1) al primo comma, dopo le parole: «quattro anni» sono inserite le seguenti: «, salva la facolta' dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi» ed e' soppresso l'ultimo periodo; 2) il secondo comma e' abrogato; 3) al terzo comma, dopo le parole: «fra sede e sede» sono inserite le seguenti: «, salva la facolta' dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti»; d) all'articolo 110-bis: 1) al primo comma, le parole: «durante il mese di gennaio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita' specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima»; le parole: «nel corso dello stesso anno» sono soppresse; dopo le parole: «rappresentanza diplomatica» sono inserite le seguenti: «e di capo di consolato generale di I classe»; 2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualita' piu' idonee per svolgere l'incarico»; e) all'articolo 173, comma 4, dopo le parole: «per gravi ragioni di salute» sono inserite le seguenti: «o perche' affidati all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non deliberati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero»; f) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: «di cui ai successivi articoli» sono aggiunte le seguenti: «, anche secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dall'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109». 2. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi dal grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo articolo 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale». 3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera e), non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), valutato in complessivi euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emananti ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )). Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44) recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», da ultimo sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente: «Art. 102 (Formazione e aggiornamento professionale). - L'amministrazione degli affari esteri provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera. In particolare, essa organizza per il personale in servizio a Roma i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera: a) corso di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova, della durata di nove mesi, coincidente con il periodo di prova; b) corso di aggiornamento per i segretari di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi, propedeutico all'avanzamento al grado di consigliere di legazione; c) (abrogata). L'amministrazione degli affari esteri puo' inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi. I corsi previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo si svolgono a cura dell'istituto diplomatico, in eventuale collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione nonche' con altre strutture per la loro esecuzione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalita' di svolgimento di tali corsi miranti ad assicurare l'aggiornamento dei funzionari diplomatici ai diversi livelli in relazione agli argomenti ritenuti prioritari dall'amministrazione, tramite approfondimenti di natura teorica, nonche' contatti con istituzioni, enti locali, settore privato ed imprenditoriale e mezzi di informazione. Durante lo svolgimento dei corsi il personale e' esentato dal servizio negli uffici dell'amministrazione. L'amministrazione provvede ad organizzare per il personale diplomatico destinato ad una sede estera adeguate attivita' di preparazione ed informazione, di una durata complessiva non superiore a due mesi. Tale personale e' autorizzato ad assentarsi dalla sede estera senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalita' di svolgimento delle attivita' previste nel presente comma con la previsione in particolare di un periodo di approfondimento tematico presso la Direzione generale competente per il Paese o l'organizzazione internazionale di destinazione, nonche' di contatti con istituzioni, enti o centri di ricerca che trattano questioni rilevanti per i rapporti fra l'Italia e il Paese o l'organizzazione internazionale di destinazione. Per il personale diplomatico che viene richiamato a Roma dal servizio all'estero sono previste apposite attivita' di aggiornamento, a cura dell'istituto diplomatico, sulla evoluzione legislativa, politica, economica e culturale in Italia, con particolare riferimento agli specifici compiti che il funzionario e' chiamato a svolgere presso l'amministrazione centrale. L'amministrazione puo' inviare, con trattamento di missione, funzionari diplomatici a seguire studi in materie particolari in Italia o all'estero per la durata massima di un anno. Possono essere destinati a seguire i predetti studi non piu' di dieci funzionari contemporaneamente. L'amministrazione puo' autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai funzionari diplomatici cosi' autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario e' tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non piu' di dieci funzionari contemporaneamente». - Il testo dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44) recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», da ultimo sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 108 (Promozione al grado di consigliere di ambasciata). - Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio. (Abrogato). La valutazione dei consiglieri di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo e' effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 105-bis, primo comma, lettera b) del presente decreto, ed e' espressa in forma sintetica e senza applicazione di coefficienti numerici. Essa tiene conto, alla luce in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'art. 106 del presente decreto, della qualita' del servizio prestato, degli incarichi svolti, dell'eventuale responsabilita' di uffici al Ministero o reggenza di uffici all'estero, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, delle condizioni politico-ambientali in cui il servizio e' stato svolto, della cultura, nonche' della personalita' del funzionario della sua attitudine a ricoprire le funzioni del grado superiore.». - Il testo dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44) recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, da ultimo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente: «Art. 110 (Avvicendamenti). - I funzionari diplomatici vengono destinati ad ogni sede estera per un periodo minimo di due anni e uno massimo di quattro anni, salva la facolta' dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi. (Abrogato). I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per piu' di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede, salva la facolta' dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti. Successivamente al periodo di servizio all'estero, essi prestano servizio a Roma per un periodo non inferiore a due anni. Ai fini dell'applicazione del quarto comma, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri. Per esigenze di servizio o gravi ragioni personali, il Ministro puo' disporre deroghe alle disposizioni contenute nel presente articolo, sentito, per i capi di rappresentanza diplomatica, il Consiglio dei Ministri e, per gli altri funzionari diplomatici, il consiglio di amministrazione.». - Il testo dell'art. 110-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44) recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», da ultimo modificato dall'art. 18 della legge 23 aprile 2003, n. 109, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente: «Art. 110-bis (Assegnazione di posti presso gli uffici all'estero). - Con comunicazione diretta a tutti gli uffici a Roma ed all'estero, l'amministrazione da' notizia, secondo le modalita' specificatamente disciplinate dall'amministrazione medesima, dei posti all'estero che devono essere ricoperti, ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica e di capo di consolato generale di I classe. I posti vengono assegnati ai funzionari che presentino la propria candidatura, sulla base dei seguenti criteri: a) specifiche attitudini professionali del candidato rispetto al posto da ricoprire, quali sono desumibili dalla eventuale specializzazione, dalle precedenti esperienze di lavoro, dalla conoscenza di particolari lingue, dalla qualita' del servizio precedentemente prestato; b) esigenza di maturare i requisiti previsti per l'avanzamento ai gradi superiori; c) alternanza tra sedi di maggiore e minore disagio; d) anzianita' di servizio; e) anzianita' di permanenza presso l'amministrazione centrale. I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualita' piu' idonee per svolgere l'incarico. Il Ministro degli affari esteri, nel proporre al Consiglio dei Ministri i funzionari da nominare come capi delle rappresentanze diplomatiche, sceglie i funzionari che a suo giudizio possiedono le qualita' piu' idonee per svolgere il miglior servizio nell'interesse dello Stato. Successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri, e prima della richiesta di gradimento ai governi di accreditamento o della comunicazione alle organizzazioni internazionali presso le quali il servizio deve essere svolto, il Ministro degli affari esteri fornisce un'informativa alle competenti commissioni parlamentari circa le nomine deliberate.». - Il testo dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44) recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», da ultimo sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 173 (Aumenti per situazione di famiglia). - 1. In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all'estero e' attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento del 20 per cento della sua indennita' di servizio qualora il coniuge non eserciti attivita' lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per esser considerato fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento per situazioni di famiglia viene detratto l'importo della pensione. 2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullita', annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati. 3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'indennita' di servizio all'estero commisurata al 5 per cento dell'indennita' di servizio che nello stesso Paese e' prevista per il posto di primo segretario o di console. 4. Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare dell'indennita', fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute o perche' affidati all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero. E' fatta anche eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di salute rispetto alle quali l'assistenza medica nel Paese di servizio, a giudizio del consiglio di amministrazione, non sia adeguata: in tal caso, peraltro, l'aumento dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e' limitato al 15 per cento. E' infine fatta eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede per motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e' limitato al 5 per cento. 5. La nozione di stesse trovano applicazione sono determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 residenza stabile agli effetti delle disposizioni contenute nel comma 4, nonche' i casi e le condizioni in cui le disposizioni luglio 1991, n. 306, che potra' essere modificato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.». - Il testo dell'art. 190 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44) recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri» come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 190 (Viaggi di trasferimento). - Il personale del Ministero degli affari esteri ha diritto, per i viaggi di trasferimento, al trattamento di cui ai successivi articoli, anche secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dall'art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109. Per i viaggi di trasferimento si intendono quelli compiuti in occasione di destinazione all'estero, di trasferimento da una ad altra sede all'estero e di richiamo al Ministero.». - Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo dell'art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri), citato nel soprariportato art. 190: «Art. 31. - 1. La materia del trasporto degli effetti del personale di cui agli articoli 199, 200, 201 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' disciplinata con regolamento da emanare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». - Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2000, n. 85) recante «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266» come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. l7 (Norme di attuazione, transitorie e di prima applicazione). - 1. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal primo comma dell'art. 99-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come introdotto dall'art. 1 del presente decreto, continua ad applicarsi il regolamento concernente il concorso di ammissione alla carriera diplomatica contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, e successive modificazioni. 2. Alla spesa relativa all'incremento dell'organico della carriera diplomatica, disposto dall'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, si provvede con gli stanziamenti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), dall'art. 19, comma 1, e dall'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266. 3. Le posizioni soprannumerarie che alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora sussistono nei gradi di Ministro plenipotenziario di seconda classe e di consigliere d'ambasciata a norma della legge 4 agosto 1989, n. 285, sono riassorbite per effetto degli incrementi delle dotazioni organiche disposti dal presente decreto. 4. Nel corso dell'anno in cui entra in vigore il presente decreto le nomine ai gradi di ambasciatore e di Ministro plenipotenziario vengono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nel terzo comma, lettera a), e quarto comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto. 5. Fino allemanazione del regolamento previsto dal primo comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 7 del presente decreto, da effettuarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di valutazione periodica dei funzionari diplomatici. 6. Le relazioni previste dal primo comma dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come introdotto dall'art. 7 del presente decreto, che, in virtu' del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 377, abrogato dal presente decreto, avrebbero dovuto essere redatte nel corso degli anni 2000 e 2001, saranno acquisite rispettivamente alle date del 31 dicembre 2000 e 31 dicembre 2001. 7. In deroga al primo comma, lettere a) e b), dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 8 del presente decreto, i funzionari diplomatici gia' in servizio alla data del 31 dicembre 1998 possono essere promossi al grado di consigliere di legazione se hanno compiuto nove anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica ed anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 3 del presente decreto. Peraltro i funzionari che hanno conseguito la promozione al grado di consigliere di legazione senza aver frequentato il predetto corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale organizzato dall'Istituto diplomatico. 7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari, diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi dal grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo art. 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale. 8. Nei primi dieci anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto non si applicano, per gli avanzamenti ai gradi superiori, i requisiti previsti dalle seguenti norme: a) primo comma, lettera b), dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 9 del presente decreto, per quanto riguarda la promozione al grado di consigliere d'ambasciata; b) primo comma, lettere b) e c), dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, per quanto riguarda la nomina al grado di Ministro plenipotenziario. 9. Nei primi due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i funzionari che alla predetta data rivestono il grado di Ministro plenipotenziario di prima classe. 10. I funzionari diplomatici che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano collocati a disposizione per lo svolgimento di un incarico speciale, ai sensi del secondo comma dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale vigeva anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 13 del presente decreto, permangono nella stessa posizione fino alla conclusione dell'incarico o fino alla revoca del collocamento a disposizione. Fintanto che permangano funzionari collocati a disposizione con incarico speciale, il numero massimo dei funzionari che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 15 del presente decreto, e' ridotto di tante unita' quanti sono i funzionari ancora collocati a disposizione. 11. Per la determinazione del trattamento economico, disciplinato dall'art. 112, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del presente decreto, si provvede a utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione. L'indennita' di posizione spettante in base alla legge 2 ottobre 1997, n. 334, e' assorbita nella componente stipendiale di base, per tutti gli appartenenti allo stesso grado della carriera diplomatica.». - Per il testo dell'art. 102, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», si veda nella nota all'art. 8-quater. - Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo dell'art. 107, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», citato nel soprariportato art. 17: «Art. 107 (Promozione a consigliere di legazione). Le promozioni al grado di consigliere di legazione sono effettuate fra i segretari di legazione che abbiano compiuto un periodo complessivo di dieci anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso del quale: a) abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'art. 102 del presente decreto; (Omissis).». - Per il testo degli articoli 11-ter e 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, si vedano le note all'art. 1-bis.