Art. 8-septies. (( Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccita' nell'annata 1989-1990 )) (( 1. Il contributo una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccita' nell'annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente. 2. Al citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, le parole: «di lire» sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire» )). Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 (Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccita' verificatasi nell'annata agraria 1989-1990), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1991, n. 27), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 2. - 1. In relazione agli eventi di cui all'art. 1, i contributi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole singole o associate, di cui all'art. 1, sono elevati rispettivamente: a) a lire 3 milioni ed a lire 10 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per due annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'art. 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni; b) a lire 5 milioni ed a lire 11 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per tre annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'art. 1, secondo comma lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni; c) a lire 6 milioni ed a lire 12 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per quattro annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'art. 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni; d) a lire 7 milioni ed a lire 13 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per almeno tre annate consecutive, a partire dall'annata agraria 1986-87, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'art. 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. E' attribuito un contributo una tantum fino a lire 2 milioni per ettaro, e comunque entro il limite massimo di cinquanta milioni ad azienda, a favore delle aziende olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccita' nell'annata 1989-1990 che abbiano subito un danno superiore al 50 per cento dell'intera produzione lorda vendibile e ricadenti nelle aree a tal uopo delimitate.».