Art. 8-nonies.
              (( Norme di interpretazione autentica ))
((    1.  Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione
annessa  al  decreto-legge  7 aprile  2004,  n.  97,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel
senso  che  il  servizio  prestato  nella scuola dell'infanzia, nella
scuola  primaria  e  in qualita' di personale educativo e' valutabile
esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di
attivita'; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria
di  primo  e  di  secondo  grado  e' valutabile esclusivamente per le
graduatorie  relative  a  tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera
h),  della  tabella  di  cui  al precedente periodo si interpreta nel
senso  che  il servizio valutabile in misura doppia e' esclusivamente
quello  prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato
come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche
quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.
  2.  L'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si
interpreta  nel  senso  che  la  rideterminazione  delle  graduatorie
permanenti  dell'ultimo  scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1,
lettera  b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 20 agosto 2001, n. 333, e' riferita, per
quanto  concerne  i  soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli
prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004 )).
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo del punto B), della tabella di valutazione
          annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni
          urgenti   per   assicurare   l'ordinato   avvio   dell'anno
          scolastico  2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato
          e  di  universita),  convertito,  con  modificazioni, dalla
          legge  4 giugno  2004,  n.  143  (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130), e' il seguente:
              2.   «Tabella   di   valutazione   dei  titoli  per  la
          rideterminazione  dell'ultimo  scaglione  delle graduatorie
          permanenti  di  cui  all'art.  401  del  testo  unico delle
          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,
          relative  alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
          decreto  legislativo  16 aprile  1999, n. 297, e successive
          modificazioni.
                A) (Omissis).
                B) Servizio di insegnamento o di educatore.
                B.1)  Per  il servizio di insegnamento prestato nelle
          scuole  materne o elementari o negli istituti di istruzione
          secondaria   o   artistica  statali,  ovvero  nelle  scuole
          paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di
          sostegno  per  gli  alunni  portatori di handicap, e per il
          servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti,
          per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino
          ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.
                B.2)  Per  il  servizio  di  insegnamento prestato in
          istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o
          pareggiati   ovvero  nelle  scuole  elementari  parificate,
          ovvero  nelle  scuole materne autorizzate, sono attribuiti,
          per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino
          ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.
                B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai
          precedenti punti B.1 e B.2:
                  a)e'  valutabile  solo  il servizio di insegnamento
          prestato  con  il  possesso del titolo di studio prescritto
          dalla  normativa  vigente all'epoca della nomina e relativo
          alla  classe  di  concorso  o  posto per il quale si chiede
          l'inserimento in graduatoria;
                  b) il  servizio prestato contemporaneamente in piu'
          insegnamenti  o  in  piu' classi di concorso e valutato per
          una sola graduatoria a scelta dell'interessato;
                  b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o
          posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la
          graduatoria  e'  valutato nella misura del 50 per cento del
          punteggio previsto al punto B.1);
                  c) il  servizio svolto nelle attivita' di sostegno,
          se  prestata  con  il  possesso  del  prescritto titolo per
          l'accesso  alla  classe  di  concorso,  area disciplinare o
          posto, e' valutato in una delle classi di concorso comprese
          nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;
                  d) non  sono  valutabili  i servizi di insegnamento
          prestati  durante  il periodo di durata legale dei corsi di
          specializzazione per l'insegnamento secondario;
                  e) a  decorrere  dall'anno  scolastico 2005-2006 il
          servizio  prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle
          scuole  materne o elementari o negli istituti di istruzione
          secondaria  o  artistica  nei Paesi appartenenti all'Unione
          europea  e'  equiparato al corrispondente servizio prestato
          in Italia;
                  f) il  servizio prestato nelle scuole militari, che
          rilasciano  titoli  di studio corrispondenti a quelli della
          scuola  statale,  e'  valutato  per intero, se svolto per i
          medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;
                  g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle
          scuole paritarie e' valutato per intero, ai sensi dell'art.
          2,  comma  2,  del  decreto-legge  3 luglio  2001,  n. 255,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
          n. 333;
                  h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine
          e  grado  situate  nei comuni di montagna di cui alla legge
          10 marzo  1957,  n. 90, nelle isole minori e negli istituti
          penitenziari  e'  valutato  in  misura doppia. Si intendono
          quali  scuole  di montagna quelle di cui almeno una sede e'
          collocata  in  localita'  situata  sopra  i  600  metri dal
          livello del mare;
                  i) (abrogato).
              (Omissis).».