Art. 2.
  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle
modalita'  indicate  negli  articoli 9  e 10  del  citato decreto del
26 aprile 2004, entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2004.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli  articoli 11,  12  e  13 del medesimo decreto del 26 aprile
2004.
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.