Art. 2.
                     Modalita' di funzionamento

  1.  La  convocazione  della  Consulta  e'  effettuata  dal Capo del
Dipartimento ovvero dal direttore generale per il cinema, delegato ai
sensi  dell'art. 1. La convocazione contiene la data, l'ora, il luogo
e l'ordine del giorno della seduta ed e' inviata a tutti i componenti
almeno sette giorni prima della data fissata. Di regola, le sedute si
svolgono  presso  il  Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, e ad
esse partecipa il direttore generale per il cinema.
  2.  La convocazione non e' necessaria nei casi in cui la data della
nuova  riunione  sia  definita nel corso della seduta precedente ed a
questa siano presenti tutti i componenti.
  3.  Salvo  quanto  disposto dall'art. 3, comma 1, le riunioni della
Consulta sono valide quando e' presente la maggioranza dei componenti
e  gli atti sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti, non computandosi gli eventuali astenuti.
  4. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta e'
a  disposizione  dei  componenti  della Consulta, presso la direzione
generale per il cinema, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
  5.  Le  funzioni  di  segretario  del  comitato  sono  svolte da un
funzionario  in  servizio presso la direzione generale per il cinema,
su designazione del direttore generale per il cinema.
  6. Il verbale e' approvato nella successiva seduta della Consulta.