Art. 2. Modalita' di funzionamento 1. La convocazione della Consulta e' effettuata dal Capo del Dipartimento ovvero dal direttore generale per il cinema, delegato ai sensi dell'art. 1. La convocazione contiene la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta ed e' inviata a tutti i componenti almeno sette giorni prima della data fissata. Di regola, le sedute si svolgono presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, e ad esse partecipa il direttore generale per il cinema. 2. La convocazione non e' necessaria nei casi in cui la data della nuova riunione sia definita nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti. 3. Salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, le riunioni della Consulta sono valide quando e' presente la maggioranza dei componenti e gli atti sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. 4. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta e' a disposizione dei componenti della Consulta, presso la direzione generale per il cinema, almeno ventiquattro ore prima della seduta. 5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario in servizio presso la direzione generale per il cinema, su designazione del direttore generale per il cinema. 6. Il verbale e' approvato nella successiva seduta della Consulta.