Art. 3.
                            C o m p i t i

  1.  La Consulta predispone il documento di programmazione triennale
di  cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n.  28,  con  la  partecipazione  alle relative sedute di almeno nove
componenti,  entro  i  novanta  giorni  successivi  all'ultima nomina
necessaria ad integrare la medesima composizione.
  2.  La  Consulta,  su  richiesta  del Ministro, presta attivita' di
consulenza   ed   elabora  indicazioni  utili  allo  sviluppo  ed  al
miglioramento  della produzione cinematogafica ed alla diffusione dei
film  nazionali  in  Italia  ed  all'estero,  anche in relazione alle
attivita' di coproduzione e codistribuzione.
  3.  La  Consulta  esprime  parere sulle richieste di autorizzazione
all'apertura  delle  multisale  con  un  numero  di posti superiori a
milleottocento.  Anteriormente alla costituzione della Consulta, tale
parere e' rilasciato dalla commissione apertura sale cinematografiche
di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni,  vigente  in base alle disposizioni transitorie di cui
all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 10 giugno 2004
                                                  Il Ministro: Urbani