Art. 3. C o m p i t i 1. La Consulta predispone il documento di programmazione triennale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con la partecipazione alle relative sedute di almeno nove componenti, entro i novanta giorni successivi all'ultima nomina necessaria ad integrare la medesima composizione. 2. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta attivita' di consulenza ed elabora indicazioni utili allo sviluppo ed al miglioramento della produzione cinematogafica ed alla diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero, anche in relazione alle attivita' di coproduzione e codistribuzione. 3. La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale con un numero di posti superiori a milleottocento. Anteriormente alla costituzione della Consulta, tale parere e' rilasciato dalla commissione apertura sale cinematografiche di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, vigente in base alle disposizioni transitorie di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 10 giugno 2004 Il Ministro: Urbani