Art. 2.
  1.  Nell'ambito  dei  posti di cui all'art. 1, i posti riservati al
Ministero  della  difesa per le esigenze della sanita' militare ed al
Ministero  dell'interno  per  le esigenze della sanita' della Polizia
dello  Stato  sono  determinati  rispettivamente  in  ventitre  ed in
trentuno.  Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole
di  specializzazione  si  provvede  con  il decreto di cui al comma 2
dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  2. I posti riservati a medici stranieri provenienti da Paesi in via
di  sviluppo  sono  determinati  in  numero  di  venti  unita'.  Alla
ripartizione   dei   predetti   posti   tra   le  singole  scuole  di
specializzazione  si  provvede  con  il  decreto  di  cui  al comma 2
dell'art.  35  del  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle
condizioni  e  con  le  modalita'  disciplinate dall'art. 1, comma 7,
della  legge  14 gennaio  1999,  n.  4. Detti medici devono essere in
possesso  dell'abilitazione  all'esercizio professionale nel Paese di
provenienza.