Art. 2.

                         Risorse finanziarie

  1.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  e dei compiti di cui
all'art.  1  sono  trasferite,  a  decorrere dal 1° agosto 2004, alla
regione  Sardegna  le  risorse  finanziarie quantificate nell'importo
annuo  complessivo  di  Euro  99.576,77  (L. 192.807.512), cosi' come
individuato  nella tabella «A» allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di concessione
di trattamenti economici a favore di invalidi civili.