Art. 2. Risorse finanziarie 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 sono trasferite, a decorrere dal 1° agosto 2004, alla regione Sardegna le risorse finanziarie quantificate nell'importo annuo complessivo di Euro 99.576,77 (L. 192.807.512), cosi' come individuato nella tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di concessione di trattamenti economici a favore di invalidi civili.