Art. 3.


                            Risorse umane

  1.  Per  l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1
sono  attivate,  a  decorrere  dal  1° agosto  2004,  le procedure di
trasferimento  di ventisei unita' di personale alla regione Sardegna,
come  individuate  nella  tabella  «A» dal decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 13 novembre 2000 in materia di concessione di
trattamenti economici a favore di invalidi civili.
  2.  Per  il  trasferimento  del  personale  di  cui  al  comma 1 si
applicano le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.