Art. 3. Risorse umane 1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 sono attivate, a decorrere dal 1° agosto 2004, le procedure di trasferimento di ventisei unita' di personale alla regione Sardegna, come individuate nella tabella «A» dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 in materia di concessione di trattamenti economici a favore di invalidi civili. 2. Per il trasferimento del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.