Art. 4.

                       Oneri per il personale

  1.  Le  risorse  finanziarie  relative al personale trasferito alla
regione Sardegna sono stimate in Euro 30.781,00 annue per ogni unita'
di  personale trasferito come individuate dall'art. 4 dei decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 22 dicembre 2000 relativi ai
trasferimenti  di  beni  e risorse umane, finanziarie, strumentali ed
organizzative  alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle
funzioni  conferite  dal  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
corrispondente  alla  media delle retribuzioni dei diversi livelli di
personale interessato.
  2.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono
trasferite  alla  conclusione  delle  procedure  di mobilita'. Ove il
Ministero dell'interno non esperisca le procedure di mobilita', entro
i  termini stabiliti ai sensi dell'art. 3, il Ministero dell'economia
e  delle  finanze e' autorizzato, sulla base delle indicazioni di cui
al   comma 1,   ad  effettuare  il  taglio  dei  fondi  al  Ministero
dell'interno,  ai  sensi  di  quanto stabilito dall'art. 32, comma 1,
della  legge  23 dicembre  1999,  n. 488. Nel caso in cui la regolare
adozione   delle   procedure  di  mobilita'  non  consenta  il  pieno
soddisfacimento   dei  trasferimenti,  sono  assegnati  alla  regione
Sardegna  risorse finanziarie in misura corrispondente al trattamento
economico  del  personale  non trasferito, cosi' come individuate nel
comma  1  a valere sul fondo di cui all'art. 52, comma 8, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.