Art. 4. Oneri per il personale 1. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito alla regione Sardegna sono stimate in Euro 30.781,00 annue per ogni unita' di personale trasferito come individuate dall'art. 4 dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 relativi ai trasferimenti di beni e risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, corrispondente alla media delle retribuzioni dei diversi livelli di personale interessato. 2. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite alla conclusione delle procedure di mobilita'. Ove il Ministero dell'interno non esperisca le procedure di mobilita', entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 3, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, ad effettuare il taglio dei fondi al Ministero dell'interno, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Nel caso in cui la regolare adozione delle procedure di mobilita' non consenta il pieno soddisfacimento dei trasferimenti, sono assegnati alla regione Sardegna risorse finanziarie in misura corrispondente al trattamento economico del personale non trasferito, cosi' come individuate nel comma 1 a valere sul fondo di cui all'art. 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.