Art. 6.

        Procedure di trasferimento delle risorse finanziarie

  1. Le risorse finanziarie recate dal presente decreto sono iscritte
nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  A  tal  fine,  gli stanziamenti di
competenza  dei  capitoli  dello  stato  di  previsione del Ministero
dell'interno  sono ridotti di pari importo. Il Ministro dell'economia
e   delle   finanze  provvede  con  propri  decreti  alle  occorrenti
variazioni di bilancio.
  2.   Per   gli   esercizi   successivi   si   provvede  annualmente
all'assegnazione  delle risorse fino all'adeguamento dell'ordinamento
finanziario  della  regione Sardegna, di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234.