Art. 6. Procedure di trasferimento delle risorse finanziarie 1. Le risorse finanziarie recate dal presente decreto sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno sono ridotti di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. 2. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente all'assegnazione delle risorse fino all'adeguamento dell'ordinamento finanziario della regione Sardegna, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234.