Art. 4.
  Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il
17 settembre  2004,  al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione
di  dietimi  d'interesse lordi per centocinquantacinque giorni. A tal
fine,  la  Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite
nel  servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta
pari al giorno di regolamento.
  Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 17 settembre 2004.
  A  fronte  di  tali  versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria
provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  capo  X, capitolo 5100
(unita'  previsionale  di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo
al   netto   ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240  (unita'
previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
  In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.