IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
  Vista la direttiva della Commissione 2004/62/CE del 26 aprile 2004,
concernente    l'iscrizione   della   sostanza   attiva   mepanipyrim
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995;
  Tenuto  conto  che l'Italia, Stato membro relatore designato per lo
studio  della sostanza attiva mepanipyrim, ha effettuato il lavoro di
valutazione  su tale sostanza attiva in conformita' alle disposizioni
dell'art.  6, paragrafo 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando
alla Commissione la relativa relazione di valutazione;
  Considerato  che  la  relazione di valutazione e' stata riesaminata
dagli  Stati  membri  e  dalla  Commissione  nell'ambito del Comitato
permanente  per  la  catena alimentare e la salute degli animali, con
conclusione  del  riesame il 30 marzo 2004 sotto forma di rapporto di
riesame della Commissione;
  Ritenuto  che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
mepanipyrim  soddisfano  in  generale  i requisiti di cui all'art. 5,
paragrafo  1,  lettere  a)  e  b),  e  all'art. 5, paragrafo 3, della
direttiva  91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi
esaminati  e  specificati  nel  relativo  rapporto  di  riesame della
Commissione;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2004/62/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
mepanipyrim  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo del 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  inoltre  che  l'attuazione  della direttiva 2004/62/CE
deve  tenere  conto  delle  prescrizioni  riportate per tale sostanza
attiva   nel  rapporto  di  revisione,  messo  a  disposizione  degli
interessati;
  Considerato  che  deve  essere  concesso  un  adeguato  periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La sostanza attiva mepanipyrim e' iscritta fino al 30 settembre
2014  nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.