IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Vista la direttiva della Commissione 2004/62/CE del 26 aprile 2004, concernente l'iscrizione della sostanza attiva mepanipyrim nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995; Tenuto conto che l'Italia, Stato membro relatore designato per lo studio della sostanza attiva mepanipyrim, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione la relativa relazione di valutazione; Considerato che la relazione di valutazione e' stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 30 marzo 2004 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione; Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mepanipyrim soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel relativo rapporto di riesame della Commissione; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2004/62/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva mepanipyrim nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2004/62/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per tale sostanza attiva nel rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva mepanipyrim e' iscritta fino al 30 settembre 2014 nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.