Art. 2. 1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 marzo 2005, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mepanipyrim presentano al Ministero della salute, entro il 31 dicembre 2004 in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto. 3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mepanipyrim non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° aprile 2005. 4. I titolari delle autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti mepanipyrim, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che risultano gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE alla data del 30 settembre 2004 presentano al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2005, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 marzo 2006 a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.