Art. 2.
  1.  Il  Ministero  della  salute  adotta, entro il 31 marzo 2005, i
provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni
del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di
prodotti   fitosanitari   contenenti   la  sostanza  attiva  indicata
nell'art. 1.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  i  titolari di autorizzazioni
provvisorie  di  prodotti  fitosanitari contenenti la sostanza attiva
mepanipyrim   presentano   al   Ministero   della  salute,  entro  il
31 dicembre 2004 in alternativa:
    a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto.
  3.   In   assenza   dei   provvedimenti  di  cui  al  comma  1,  le
autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
contenenti  la  sostanza attiva mepanipyrim non aventi i requisiti di
cui  all'art.  1  e  all'art.  2,  comma  2,  del presente decreto si
intendono revocate a decorrere dal 1° aprile 2005.
  4.   I   titolari  delle  autorizzazioni  provvisorie  di  prodotti
fitosanitari  contenenti mepanipyrim, come unica sostanza attiva o in
combinazione   con   sostanze  attive  che  risultano  gia'  inserite
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE alla data del 30 settembre
2004  presentano  al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2005,
per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti
dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni
saranno  adeguate  o  revocate  entro  il 31 marzo 2006 a conclusione
dell'esame  effettuato  in  applicazione dei principi uniformi di cui
all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.