Art. 15.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste  ordinarie  dei  B.O.T.  semestrali,  ivi  compresa  quella
ordinaria  immediatamente  precedente  alla  riapertura stessa, ed il
totale  assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi
a  partecipare  al  collocamento  supplementare.  Non concorrono alla
determinazione  dell'importo  spettante  a  ciascuno  specialista gli
importi assegnati secondo le modalita' di cui all'art. 2 del presente
decreto.  Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a
ciascuno  specialista  il  minore  tra  l'importo  richiesto e quello
spettante di diritto.
  Qualora  uno  o  piu'  «specialisti» dovessero presentare richieste
inferiori  a  quelle  loro  spettanti  di diritto, ovvero non abbiano
effettuato  nessuna  richiesta,  la  differenza  viene assegnata agli
operatori   che  abbiano  presentato  richieste  superiori  a  quelle
spettanti  di  diritto.  L'assegnazione  verra' effettuata in base ai
rapporti di cui al comma precedente.
  Il   regolamento   dei   titoli   sottoscritti   nel   collocamento
supplementare  viene  effettuato  dagli  operatori  assegnatari nello
stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria
indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.