Art. 5.
  I  B.O.T.  sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e,
ai  sensi  dell'art.  39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno
1998,  gli  importi  sottoscritti  sono  rappresentati  da iscrizioni
contabili a favore degli aventi diritto.
  La  Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite
dei   B.O.T.  sottoscritti  in  asta  da  regolare  nel  servizio  di
compensazione  e  liquidazione  avente a oggetto strumenti finanziari
con  valuta  pari  a  quella di regolamento. L'operatore partecipante
all'asta,  al  fine di regolare i B.O.T. assegnati, puo' avvalersi di
un  altro  intermediario  da  comunicare alla Banca d'Italia, in base
alla normativa e alle modalita' dalla stessa stabilite.
  Sulla  base  delle  assegnazioni,  gli  intermediari  aggiudicatari
accreditano   i   relativi  importi  sui  conti  intrattenuti  con  i
sottoscrittori.