IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
    Vista  la  legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e
dei tabacchi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n. 198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
    Vista  le  legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
    Visto   il   decreto  ministeriale  22 febbraio  1999,  n.  67  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003, n. 184, recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
    Visto  il  decreto  direttoriale  19 dicembre  2001  che fissa la
ripartizione  dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati
e successive integrazioni;
    Viste  le  richieste presentate dalle ditte Gutab S.a.s., Diadema
S.p.a.,  Pipe  Brebbia  S.r.l.,  Maga  Team  S.r.l., British American
Tobacco  Italia S.p.a., International Tobacco Agency S.r.l., Cigars &
Tobacco  Italy  S.r.l.,  Diplomatico  Cigars S.r.l. e Gallaher Italia
S.r.l.  intese  ad  ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati;
    Considerata   l'opportunita'   di  prevedere  ulteriori  tipi  di
condizionamenti   di   tabacchi   lavorati   di  cui  e'  ammessa  la
circolazione;
    Considerato,  altresi',  che  ai  sensi  dell'art. 2 della citata
legge  13 luglio  1965,  n.  825, e successive modificazioni, occorre
provvedere  all'inserimento  di  varie marche di tabacchi lavorati di
produzione  nazionale  e  di provenienza UE, in conformita' ai prezzi
indicati  nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di
vendita  di  cui  alle  tabelle  B  e  C allegate al predetto decreto
direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La  lettera  c) dell'art. 2. del decreto direttoriale 22 febbraio
2002,  come modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale 10 giugno
2004, e' sostituita dalla seguente:
      c) sigari  e sigaretti: in scatole o involucri da 1 - 2 - 3 - 4
-  5  - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 -
29 - 30 - 32 - 36 - 40 - 42 - 50 e 100 pezzi.