IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni; Viste le richieste presentate dalle ditte Gutab S.a.s., Diadema S.p.a., Pipe Brebbia S.r.l., Maga Team S.r.l., British American Tobacco Italia S.p.a., International Tobacco Agency S.r.l., Cigars & Tobacco Italy S.r.l., Diplomatico Cigars S.r.l. e Gallaher Italia S.r.l. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati; Considerata l'opportunita' di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui e' ammessa la circolazione; Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale e di provenienza UE, in conformita' ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle B e C allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni; Decreta: Art. 1. La lettera c) dell'art. 2. del decreto direttoriale 22 febbraio 2002, come modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale 10 giugno 2004, e' sostituita dalla seguente: c) sigari e sigaretti: in scatole o involucri da 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 29 - 30 - 32 - 36 - 40 - 42 - 50 e 100 pezzi.