Art. 2.

  1.  Ove  per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui
all'art.  1  sia  richiesta  la  valutazione  di  impatto ambientale,
quest'ultima  e'  acquisita  sulla  base della normativa vigente, nei
termini  ivi previsti ridotti alla meta'. Detti termini, in relazione
alla  somma  urgenza  che  rivestono  le  opere  e gli interventi con
riferimento  alla  data di realizzazione dell'evento, hanno carattere
essenziale e perentorio.
  2.  Nelle more del procedimento di valutazione d'impatto ambientale
le  amministrazioni  appaltanti  sono  autorizzate  a  procedere agli
affidamenti  dei  lavori,  espressamente  riservandosi  il  potere di
imporre   al  soggetto  affidatario  le  eventuali  prescrizioni  che
dovessero    essere   impartite   successivamente   all'esito   della
valutazione  d'impatto  ambientale, consentendo, altresi', l'apertura
dei  cantieri  e l'inizio delle opere compatibilmente con le esigenze
ambientali.