Art. 2. 1. Ove per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'art. 1 sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima e' acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla meta'. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi con riferimento alla data di realizzazione dell'evento, hanno carattere essenziale e perentorio. 2. Nelle more del procedimento di valutazione d'impatto ambientale le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a procedere agli affidamenti dei lavori, espressamente riservandosi il potere di imporre al soggetto affidatario le eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite successivamente all'esito della valutazione d'impatto ambientale, consentendo, altresi', l'apertura dei cantieri e l'inizio delle opere compatibilmente con le esigenze ambientali.