Art. 3. 1. Per l'affidamento delle opere, degli interventi, delle forniture, dei servizi e per ogni acquisizione ritenuta necessaria, nonche' per il miglioramento dei servizi funzionali all'evento, e' autorizzato il ricorso alle deroghe di cui all'art. 4, in considerazione della ricorrente situazione di somma urgenza, nonche' avuto riguardo alle peculiari esigenze connesse all'espletamento della manifestazione, di cui alla premessa della presente ordinanza. 2. Il Presidente della regione Siciliana ed il Sindaco di Trapani sono autorizzati, anche in deroga alla vigente normativa ed ai rispettivi statuti, a sottoscrivere la convenzione di cui in premessa, e successive eventuali modificazioni, conferendo, ove ritenuto utile, apposita procura alla societa' Sviluppo Italia, alla quale potranno, altresi', essere assegnati specifici poteri di rappresentanza da esercitarsi per l'attuazione di determinati adempimenti previsti dalla convenzione stessa. 3. Relativamente alle opere ed agli interventi di competenza dell'amministrazione comunale per le quali si rende necessario disporre il finanziamento o l'ammissione al finanziamento da parte della regione Siciliana o del suo Presidente in qualita' di Commissario delegato per le emergenze in atto presso la regione Siciliana, i relativi decreti sono adottati entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 4. L'autorita' concedente, per le esigenze derivanti dalla realizzazione delle opere di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui in premessa necessarie per la celebrazione dell'evento, puo' revocare e sospendere le concessioni in corso, ovvero modificarne i contenuti, coerentemente con le esigenze connesse con la celebrazione dell'evento medesimo.