Art. 3.

  1.   Per   l'affidamento   delle  opere,  degli  interventi,  delle
forniture,  dei  servizi e per ogni acquisizione ritenuta necessaria,
nonche'  per  il  miglioramento dei servizi funzionali all'evento, e'
autorizzato   il   ricorso   alle  deroghe  di  cui  all'art.  4,  in
considerazione  della ricorrente situazione di somma urgenza, nonche'
avuto  riguardo  alle  peculiari  esigenze  connesse all'espletamento
della manifestazione, di cui alla premessa della presente ordinanza.
  2.  Il  Presidente della regione Siciliana ed il Sindaco di Trapani
sono  autorizzati,  anche  in  deroga  alla  vigente  normativa ed ai
rispettivi   statuti,  a  sottoscrivere  la  convenzione  di  cui  in
premessa,  e  successive  eventuali  modificazioni,  conferendo,  ove
ritenuto  utile, apposita procura alla societa' Sviluppo Italia, alla
quale  potranno,  altresi',  essere  assegnati  specifici  poteri  di
rappresentanza   da   esercitarsi  per  l'attuazione  di  determinati
adempimenti previsti dalla convenzione stessa.
  3.  Relativamente  alle  opere  ed  agli  interventi  di competenza
dell'amministrazione  comunale  per  le  quali  si  rende  necessario
disporre  il  finanziamento  o l'ammissione al finanziamento da parte
della   regione  Siciliana  o  del  suo  Presidente  in  qualita'  di
Commissario  delegato  per  le  emergenze  in  atto presso la regione
Siciliana,  i  relativi  decreti sono adottati entro tre giorni dalla
data di entrata in vigore della presente ordinanza.
  4.   L'autorita'   concedente,  per  le  esigenze  derivanti  dalla
realizzazione   delle   opere   di  competenza  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei trasporti di cui in premessa necessarie per la
celebrazione  dell'evento,  puo' revocare e sospendere le concessioni
in  corso,  ovvero  modificarne  i  contenuti,  coerentemente  con le
esigenze connesse con la celebrazione dell'evento medesimo.