Art. 4.

  1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente
ordinanza  il  Commissario  delegato, ove ritenuto indispensabile, e'
autorizzato   a   derogare,   nel   rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento  giuridico  e dei principi comunitari, alle seguenti
disposizioni normative:
    regio-decreto  18  novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8,
11 e 19;
    regio-decreto  23 maggio  1924,  n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
    regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 55;
    decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 16,  17,  comma  2,  18,  20 e 21, e successive modifiche ed
integrazioni;
    regio-decreto 16 marzo 1942, n. 262, articoli 1571 e segg. e 1804
e segg.;
    decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel
rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e,
comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n.
93/36;
    legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, art. 24;
    legge  regionale  2 agosto  2002,  n. 7, cosi' come modificata ed
integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dalla legge
regionale  n.  7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15,
16,  18,  19,  21,  22,  23,  24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41,
41-bis e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche
ed  integrazioni,  richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra
indicate;
    legge  11  febbraio  1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
14,  16,  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34,  37-bis,  ter, quater, quinquies, sexies, nonche' le disposizioni
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n.  554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto
dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37;
    decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21, 22, 23, 25,
26, 27, 28, 146, 147, 150 e 152;
    legge  regionale  del  22 dicembre 199, n. 28, articoli 7, 8, 12,
18;
    legge  regionale  del 1° marzo 1995, n. 18, articoli 2, 4, 5, 11,
12 e 13;
    decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
art. 5;
    decreto   dell'Assessorato   regionale   dei   beni  culturali  e
ambientali del 10 agosto 1991, n. 2677;
    legge  regionale 11 aprile 1981, n. 65, e successive modifiche ed
integrazioni, art. 7;
    legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;
    legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
    decreto  dell'Assessore  regionale  allo  sviluppo  economico del
17 dicembre 1971, n. 259;
    decreto   dell'Assessorato   regionale   dei   beni  culturali  e
ambientali del 23 gennaio 2004;
    decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8
agosto 2003;
    decreto   del  Presidente  della  Repubblica  12 aprile  1996,  e
successive   modifiche   ed   integrazioni,   articoli 5,   9   e  10
limitatamente  al  dimezzamento  dei  termini di cui all'art. 1 della
presente ordinanza;
    contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al personale
del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto
il 17 maggio 2004;
    legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 limitatamente alla necessita'
di  acceleramento  del  procedimento  mediante  il  dimidiamento  dei
termini di cui all'art. 1 della presente ordinanza;
    legge  7  agosto  1990,  n.  241,  articoli 14,  l4-bis,  14-ter,
14-quater.