Art. 4. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi comunitari, alle seguenti disposizioni normative: regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 55; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18, 20 e 21, e successive modifiche ed integrazioni; regio-decreto 16 marzo 1942, n. 262, articoli 1571 e segg. e 1804 e segg.; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36; legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, art. 24; legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, cosi' come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-bis e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate; legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, ter, quater, quinquies, sexies, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 146, 147, 150 e 152; legge regionale del 22 dicembre 199, n. 28, articoli 7, 8, 12, 18; legge regionale del 1° marzo 1995, n. 18, articoli 2, 4, 5, 11, 12 e 13; decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5; decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali del 10 agosto 1991, n. 2677; legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni, art. 7; legge regionale 12 giugno 1976, n. 78; legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; decreto dell'Assessore regionale allo sviluppo economico del 17 dicembre 1971, n. 259; decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali del 23 gennaio 2004; decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 agosto 2003; decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 9 e 10 limitatamente al dimezzamento dei termini di cui all'art. 1 della presente ordinanza; contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 limitatamente alla necessita' di acceleramento del procedimento mediante il dimidiamento dei termini di cui all'art. 1 della presente ordinanza; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, l4-bis, 14-ter, 14-quater.