Art. 5. 1. Gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza di competenza dell'Autorita' portuale, nonche' quelli eventuali derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 4, fanno carico alle disponibilita' del capitolo 7841 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2004 nel limite massimo di sessantadue milioni e cinquecentomila euro. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi e delle opere di competenza comunale di cui alla presente ordinanza si provvede a carico del bilancio comunale, nonche' utilizzando le ulteriori risorse derivanti dai decreti regionali o commissariali di cui all'art. 3, comma 3. Ogni altro onere derivante dalla presente ordinanza e' posto a carico dei fondi regionali di cui all'art. 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni nel limite massimo di quattro milioni di euro; rientra in tale importo anche la somma di un milione e quattrocentocinquantamila euro che il comune di Trapani corrispondera' all'AC Management s.a. per l'organizzazione, la promozione e la gestione dell'evento nella medesima citta' di Trapani secondo le condizioni previste nella convenzione di cui all'art. 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi da 2 a 5, sono posti a carico del Fondo della protezione civile, cosi' come appositamente integrato. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 settembre 2004 Il Presidente: Berlusconi