Art. 5.

  1. Gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi e delle
opere  di  cui  alla  presente ordinanza di competenza dell'Autorita'
portuale,   nonche'   quelli  eventuali  derivanti  dall'applicazione
dell'art.  3,  comma 4, fanno carico alle disponibilita' del capitolo
7841  dello  stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  per  l'anno  2004  nel  limite massimo di sessantadue
milioni   e   cinquecentomila   euro.   Agli  oneri  derivanti  dalla
realizzazione  degli  interventi e delle opere di competenza comunale
di  cui  alla  presente  ordinanza  si provvede a carico del bilancio
comunale,  nonche'  utilizzando  le  ulteriori  risorse derivanti dai
decreti  regionali  o  commissariali di cui all'art. 3, comma 3. Ogni
altro  onere derivante dalla presente ordinanza e' posto a carico dei
fondi  regionali  di  cui  all'art. 8 della legge regionale 15 maggio
1991, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni nel limite massimo
di quattro milioni di euro; rientra in tale importo anche la somma di
un  milione e quattrocentocinquantamila euro che il comune di Trapani
corrispondera'   all'AC  Management  s.a.  per  l'organizzazione,  la
promozione e la gestione dell'evento nella medesima citta' di Trapani
secondo  le  condizioni previste nella convenzione di cui all'art. 1.
Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi da 2 a 5, sono
posti  a  carico  del  Fondo  della  protezione  civile,  cosi'  come
appositamente integrato.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 settembre 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi