IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,   ora  Ministero  delle  attivita'  produttive,  la
competenza  in  materia  di  adempimenti tecnici, amministrativi e di
controllo  per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle  attivita'
produttive;
  Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata
legge n. 488/1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  3 luglio  2000  e successive
modifiche  e integrazioni, concernente il testo unico delle direttive
per  la  concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita'
produttive  nelle  aree  depresse  ai  sensi  della predetta legge n.
488/1992,  che  prevede, in particolare, una rilevante partecipazione
delle  regioni  nella  programmazione  ed  assegnazione delle risorse
finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;
  Visto,  in  particolare,  che,  secondo  le condizioni ed i termini
indicati  nelle  predette  direttive, ciascuna regione puo' formulare
proprie  proposte  relative  a  settori  di attivita' o aree ritenuti
prioritari,  ai  fini  della  formazione di una graduatoria regionale
speciale, nonche' specifiche priorita', con riferimento a particolari
aree  del  territorio,  specifici settori merceologici e tipologie di
investimento,  sia  in  relazione  alla  graduatoria  ordinaria che a
quella  speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo
all'indicatore  di  cui  al punto 5.c5.4 delle predette direttive, ed
infine  relative  ad  eventuali  ulteriori attivita' ammissibili alle
agevolazioni rispetto a quelle specificate nelle predette direttive;
  Visto  il  punto 2.1 del citato testo unico delle direttive, che ha
stabilito   i  limiti  minimi  degli  investimenti  ammissibili  alle
agevolazioni,  fissando  in  500.000  euro  la  soglia  minima per il
settore   «turismo»   e  prevedendo  che  tale  soglia  possa  essere
ulteriormente   ridotta  per  le  realta'  locali  individuate  dalle
regioni;
  Visto  il decreto ministeriale del 24 luglio 2003 con il quale, tra
l'altro,  e'  stato  definito il piano programmatico di riparto delle
risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano per il bando del «settore turistico-alberghiero» del 2003;
  Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome per il
«settore turistico-alberghiero»;
  Considerato  che  l'art.  1-bis  del citato decreto ministeriale n.
527/1995  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  prevede  che il
Ministero   delle  attivita'  produttive  promuova  un  piu'  stretto
raccordo  con  le  amministrazioni  regionali interessate per l'esame
degli   interessi  pubblici  coinvolti  e,  in  particolare,  per  la
valutazione  delle proposte regionali, tramite ricorso agli strumenti
procedimentali  di  coordinamento  di cui agli articoli 14 e 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Considerato  che  l'art.  6-bis  del  medesimo decreto ministeriale
prevede  che  il  Ministro  delle  attivita'  produttive, valutata la
compatibilita'  delle  proposte  avanzate  dalle  singole  regioni  e
province  autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate oltre
che  con  le  disposizioni  del  medesimo decreto, le approvi ai fini
della formazione delle graduatorie;
  Viste le determinazioni concordate tra il Ministero delle attivita'
produttive  e  le  richiamate  regioni  e province autonome nel corso
della  riunione  dell'11 maggio  2003,  convocata ai sensi del citato
art. 1-bis per le valutazioni di cui al citato art. 6-bis;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Sono  approvate  le  proposte  formulate  dalle  regioni e dalle
province   autonome   di  Trento  e  Bolzano  ai  sensi  del  decreto
ministeriale   3 luglio   2000,  concernente  il  testo  unico  delle
direttive  per  la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita'  produttive  nelle  aree  depresse  ai sensi della predetta
legge  n.  488/1992,  in  merito  alle  domande  del bando del 2003 e
riferite   al   «settore   turistico-alberghiero»;   tali   proposte,
concernenti  le  ulteriori attivita' ammissibili, la formazione delle
graduatorie  speciali  e le risorse finanziarie alle stesse destinate
nonche'  le  priorita'  regionali  ed  i  relativi punteggi utili per
l'indicatore  regionale di cui al punto 5.c5.4 del detto testo unico,
sia  con riferimento alle graduatorie regionali ordinarie e speciali,
sia  riguardo all'abbassamento della soglia minima degli investimenti
ammissibili  cosi'  come  indicato  dalle  regioni,  sono  riportate,
rispettivamente, negli allegati numeri 1 e 2 al presente decreto.
  2. Per  le regioni e le province autonome che non hanno proposto la
graduatoria  speciale,  viene  formata  la sola graduatoria regionale
ordinaria.  Per  le  regioni  e  le  province  autonome che non hanno
avanzato  alcuna  proposta  di  priorita'  con  i  relativi  punteggi
finalizzata  all'indicatore  di  cui  al comma 1, quest'ultimo assume
valore  pari  a  zero  per  tutte  le iniziative della corrispondente
graduatoria,   ordinaria   o   speciale,   della   regione  medesima.
Analogamente  assumono  valore  pari  a zero le singole priorita' non
espresse.
  3. Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 settembre 2004
                                                 Il Ministro: Marzano