IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualita' prodotti in regioni determinate; Visto il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione del 24 aprile 2001, recante modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione di mosti, vini e aceti e, in particolare, l'art. 20; Vista la legge n. 164 del 10 febbraio 1992 recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1993, recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine, successivamente modificato con decreto ministeriale 12 luglio 1999; Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1994 recante disposizioni in deroga per l'utilizzo del tappo «a fungo» per i vini frizzanti a denominazione di origine; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2003 concernente le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002 sopra citato; Ritenuto necessario stabilire specifiche disposizioni nazionali per l'elaborazione dei vini frizzanti, nonche' ricodificare in un unico testo le disposizioni in materia di elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati, in conformita' alle sopra citate disposizioni; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 15 luglio 2004; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Per «vino frizzante» si intende il prodotto definito all'allegato I n. 17 del regolamento (CE) n. 1493/99 comprendente, ai sensi del presente decreto, le seguenti categorie: a) il vino frizzante generico che, ai sensi del disposto dell'allegato VII, sezione A, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1493/99, nella designazione e presentazione e' definito «vino frizzante»; b) il vino frizzante a indicazione geografica tipica che, ai sensi del disposto dell'allegato VII, sezione A, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1493/99, nella designazione e presentazione e' definito «vino frizzante»; c) il vino frizzante di qualita' prodotto in regioni determinate che, ai sensi del disposto dell'allegato VII, sezione A, paragrafo 2, lettera c), nella designazione e presentazione e' indicato anche con la sigla «v.f.q.p.r.d.»; 2. Per «vino frizzante gassificato» si intende il prodotto definito all'allegato I, n. 18 del regolamento (CE) n. 1493/99.