Art. 3. Gradazioni minime al consumo 1. Il «vino frizzante» e il «vino frizzante gassificato» di cui all'art. 1 del regolamento devono presentare un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol. ed un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol. 2. Per i vini frizzanti di qualita' prodotti in regione determinata e per i vini frizzanti a indicazione geografica tipica devono essere rispettate le eventuali regole disposte dai singoli disciplinari.