Art. 3.
                    Gradazioni minime al consumo
  1.  Il  «vino  frizzante»  e il «vino frizzante gassificato» di cui
all'art.  1 del regolamento devono presentare un titolo alcolometrico
effettivo  non  inferiore a 7% vol. ed un titolo alcolometrico totale
non inferiore a 9% vol.
  2. Per i vini frizzanti di qualita' prodotti in regione determinata
e  per i vini frizzanti a indicazione geografica tipica devono essere
rispettate le eventuali regole disposte dai singoli disciplinari.