Art. 4.
                           Sovrapressione
  1.  La sovrapressione dell'anidride carbonica endogena in soluzione
del   «vino   frizzante»  e  la  sovrapressione  dovuta  all'anidride
carbonica  in  soluzione totalmente o parzialmente aggiunta del «vino
frizzante  gassificato»  di  cui all'art. 1 del presente regolamento,
contenuti  in  recipienti  chiusi  conservati a 20°C, non puo' essere
inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar.
  2.  Ai  fini dell'attivita' di controllo e vigilanza da parte degli
Organismi  preposti  nell'ambito degli stabilimenti di produzione e/o
confezionamento,   la   determinazione  di  detta  sovrapressione  e'
effettuata  al  termine della preparazione del «vino frizzante» e del
«vino  frizzante  gassificato»  e  prima che gli stessi, regolarmente
confezionati,  siano  estratti  dallo  stabilimento  di elaborazione,
mediante i metodi di analisi previsti dalla normativa comunitaria. Il
valore  della  determinazione  e'  dato  dalla  media  dei  risultati
ottenuti  dall'analisi  di n. 4 esemplari di campione prelevati dalla
stessa partita.