Art. 4. Sovrapressione 1. La sovrapressione dell'anidride carbonica endogena in soluzione del «vino frizzante» e la sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione totalmente o parzialmente aggiunta del «vino frizzante gassificato» di cui all'art. 1 del presente regolamento, contenuti in recipienti chiusi conservati a 20°C, non puo' essere inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar. 2. Ai fini dell'attivita' di controllo e vigilanza da parte degli Organismi preposti nell'ambito degli stabilimenti di produzione e/o confezionamento, la determinazione di detta sovrapressione e' effettuata al termine della preparazione del «vino frizzante» e del «vino frizzante gassificato» e prima che gli stessi, regolarmente confezionati, siano estratti dallo stabilimento di elaborazione, mediante i metodi di analisi previsti dalla normativa comunitaria. Il valore della determinazione e' dato dalla media dei risultati ottenuti dall'analisi di n. 4 esemplari di campione prelevati dalla stessa partita.