Art. 5. Designazione e presentazione 1. Tipo di prodotto. In applicazione all'art. 39, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) N. 753/2002, fatto salvo quanto previsto dai singoli disciplinari di produzione, possono essere indicati nell'etichettatura dei prodotti di cui all'art. 1 del presente regolamento i termini seguenti soltanto a condizione che il prodotto in causa abbia un tenore di zucchero residuo per i tipi: a) {secco} da 0 a 15 g/l; b) {semisecco} o {abboccato} da 12 a 35 g/l; c) {amabile} da 30 a 50 g/l; d) {dolce} superiore a 45 g/l. 2. Le norme relative alla designazione e presentazione dei «vini frizzanti», dei v.f.q.p.r.d. e del «vino frizzante gassificato» sono contenute all'allegato VII, sezione A, del regolamento (CE) n. 1493/99 e negli articoli 38, 39 e 40 del regolamento d'applicazione (CE) n. 753/2003 e nel decreto ministeriale 3 luglio 2003. 3. La menzione «ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica» prevista per il «vino frizzante gassificato» dell'art. 38, del regolamento n. 753/2002, nella designazione e presentazione del prodotto, e' obbligatoria. Essa deve completare la dizione «vino frizzante gassificato» e deve essere riportata in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni di detta dizione. 4. La dicitura «rifermentazione in bottiglia» puo' essere utilizzata nella designazione e presentazione dei v.f.q.p.r.d. e dei vini frizzanti ad indicazione geografica tipica per i quali tale pratica e' espressamente prevista nei relativi disciplinari di produzione.