Art. 5.
                    Designazione e presentazione
  1.  Tipo  di  prodotto.  In  applicazione all'art. 39, paragrafo 1,
lettera  b)  del  regolamento  (CE)  N.  753/2002, fatto salvo quanto
previsto  dai  singoli  disciplinari  di  produzione,  possono essere
indicati  nell'etichettatura  dei  prodotti  di  cui  all'art.  1 del
presente  regolamento i termini seguenti soltanto a condizione che il
prodotto in causa abbia un tenore di zucchero residuo per i tipi:


    a) {secco}                    da 0 a 15 g/l;
    b) {semisecco} o {abboccato}  da 12 a 35 g/l;
    c) {amabile}                  da 30 a 50 g/l;
    d) {dolce}                    superiore a 45 g/l.

  2.  Le  norme  relative alla designazione e presentazione dei «vini
frizzanti»,  dei v.f.q.p.r.d. e del «vino frizzante gassificato» sono
contenute  all'allegato  VII,  sezione  A,  del  regolamento  (CE) n.
1493/99  e  negli articoli 38, 39 e 40 del regolamento d'applicazione
(CE) n. 753/2003 e nel decreto ministeriale 3 luglio 2003.
  3.  La  menzione «ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica»
prevista  per  il  «vino  frizzante  gassificato»  dell'art.  38, del
regolamento  n.  753/2002,  nella  designazione  e  presentazione del
prodotto,  e'  obbligatoria.  Essa  deve  completare la dizione «vino
frizzante  gassificato»  e  deve  essere riportata in caratteri dello
stesso tipo e delle stesse dimensioni di detta dizione.
  4.   La   dicitura   «rifermentazione  in  bottiglia»  puo'  essere
utilizzata  nella designazione e presentazione dei v.f.q.p.r.d. e dei
vini  frizzanti  ad  indicazione  geografica  tipica per i quali tale
pratica  e'  espressamente  prevista  nei  relativi  disciplinari  di
produzione.