Art. 6.
                 Tipologia, capacita' dei recipienti
                      e dispositivi di chiusura
  1. Fatte salve le prescrizioni o deroghe espressamente previste nei
singoli  disciplinari  di produzione, per il confezionamento dei vini
frizzanti,  dei vini frizzanti ad I.G.T., dei v.f.q.p.r.d. e del vino
frizzante  gassificato,  sono  idonei  i  tipi  di  recipienti  e  le
capacita'  previsti  dalla  direttiva  del  Consiglio  n.  106/75 del
19 dicembre  1974,  dal  decreto-legge  n. 451 del 3 luglio 1976, dal
decreto   ministeriale  19 ottobre  1982,  dal  decreto  ministeriale
16 dicembre 1991 e dal decreto ministeriale 7 luglio 1993.
  2. Dispositivi di chiusura. Per tutti i vini frizzanti disciplinati
dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art.
23,  comma  2,  della  legge  n.  164/1992.  In  particolare  ai vini
frizzanti  ad  I.G.T.  e ai v.f.q.p.r.d. si applicano le prescrizioni
contenute  nei singoli disciplinari di produzione e le disposizioni e
deroghe  previste  dal decreto ministeriale 7 luglio 1993, modificato
con  decreto  ministeriale 12 luglio 1999, e dai decreti ministeriali
26 febbraio 1994 e 10 maggio 1995.