Art. 6. Tipologia, capacita' dei recipienti e dispositivi di chiusura 1. Fatte salve le prescrizioni o deroghe espressamente previste nei singoli disciplinari di produzione, per il confezionamento dei vini frizzanti, dei vini frizzanti ad I.G.T., dei v.f.q.p.r.d. e del vino frizzante gassificato, sono idonei i tipi di recipienti e le capacita' previsti dalla direttiva del Consiglio n. 106/75 del 19 dicembre 1974, dal decreto-legge n. 451 del 3 luglio 1976, dal decreto ministeriale 19 ottobre 1982, dal decreto ministeriale 16 dicembre 1991 e dal decreto ministeriale 7 luglio 1993. 2. Dispositivi di chiusura. Per tutti i vini frizzanti disciplinati dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23, comma 2, della legge n. 164/1992. In particolare ai vini frizzanti ad I.G.T. e ai v.f.q.p.r.d. si applicano le prescrizioni contenute nei singoli disciplinari di produzione e le disposizioni e deroghe previste dal decreto ministeriale 7 luglio 1993, modificato con decreto ministeriale 12 luglio 1999, e dai decreti ministeriali 26 febbraio 1994 e 10 maggio 1995.