Art. 7.
                 Adempimenti delle ditte produttrici
  1.  Le  ditte che intendono procedere all'elaborazione ovvero anche
all'imbottigliamento  del  «vino  frizzante»  e  del  «vino frizzante
gassificato»  di  cui  all'art. 1, devono presentare, una tantum, una
dichiarazione  d'inizio attivita': nel caso in cui le ditte intendano
operare  in  piu'  stabilimenti  e'  redatta  una  dichiarazione  per
ciascuno degli stabilimenti.
  2.  La  dichiarazione  di cui al comma 1 deve pervenire all'ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio  almeno trenta giorni prima dell'esecuzione delle predette
operazioni di produzione ovvero d'imbottigliamento o condizionamento,
tramite posta ordinaria, telefax o posta elettronica.
  3. Nella dichiarazione d'inizio attivita' devono essere indicati:
    a) il  nome o la ragione sociale della ditta, nonche' l'indirizzo
completo della sede legale;
    b) il codice fiscale ovvero anche, se diversa, la partita IVA;
    c) l'indirizzo  completo  dello stabilimento in cui avverranno le
operazioni   di   produzione   ovvero   anche   d'imbottigliamento  o
condizionamento;
    d) l'attivita'    che    si   intende   effettuare   (produzione,
imbottigliamento    o    condizionamento    ovvero    produzione   ed
imbottigliamento o condizionamento).
   4. In applicazione dell'art. 17 del regolamento CE n. 884/2001, le
ditte  che procedono alla produzione del «vino frizzante» e del «vino
frizzante gassificato» di cui all'art. 1:
    a) devono   richiedere  all'ufficio  periferico  dell'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  la vidimazione di un apposito registro,
ove devono essere annotate le operazioni di trasformazione;
    b) devono  annotare  le  operazioni  di  trasformazione  in  vino
frizzante  sul  predetto  registro,  entro il primo giorno lavorativo
successivo   a   quello   dell'operazione   e,  per  quelle  relative
all'arricchimento,   entro   il   giorno   in  cui  viene  effettuata
l'operazione   stessa,   indicando,   oltre  agli  elementi  previsti
dall'art. 14 del citato regolamento, il titolo alcolometrico volumico
totale  della partita avviata alla presa di spuma, il quantitativo ed
il  titolo  alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per
la presa di spuma.»;
  5. Le condizioni previste ai punti n. 1), 2) e 3) dell'ultimo comma
dell'art.  20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965
si  intendono  ottemperate purche', con riferimento al vino frizzante
di  cui  all'art.  1, comma 1, siano stati tempestivamente effettuati
gli adempimenti previsti ai commi 1, 2, 3 e 4.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, sono applicabili
anche  alle  ditte  che,  alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  effettuano  gia'  operazioni  di produzione ovvero anche di
imbottigliamento  o  condizionamento  dei  vini di cui all'art. 1: le
predette   disposizioni   si   applicano  a  partire  dalla  campagna
vitivinicola 2004/2005.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 luglio 2004
                                                Il Ministro: Alemanno