Art. 7. Adempimenti delle ditte produttrici 1. Le ditte che intendono procedere all'elaborazione ovvero anche all'imbottigliamento del «vino frizzante» e del «vino frizzante gassificato» di cui all'art. 1, devono presentare, una tantum, una dichiarazione d'inizio attivita': nel caso in cui le ditte intendano operare in piu' stabilimenti e' redatta una dichiarazione per ciascuno degli stabilimenti. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve pervenire all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'esecuzione delle predette operazioni di produzione ovvero d'imbottigliamento o condizionamento, tramite posta ordinaria, telefax o posta elettronica. 3. Nella dichiarazione d'inizio attivita' devono essere indicati: a) il nome o la ragione sociale della ditta, nonche' l'indirizzo completo della sede legale; b) il codice fiscale ovvero anche, se diversa, la partita IVA; c) l'indirizzo completo dello stabilimento in cui avverranno le operazioni di produzione ovvero anche d'imbottigliamento o condizionamento; d) l'attivita' che si intende effettuare (produzione, imbottigliamento o condizionamento ovvero produzione ed imbottigliamento o condizionamento). 4. In applicazione dell'art. 17 del regolamento CE n. 884/2001, le ditte che procedono alla produzione del «vino frizzante» e del «vino frizzante gassificato» di cui all'art. 1: a) devono richiedere all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi la vidimazione di un apposito registro, ove devono essere annotate le operazioni di trasformazione; b) devono annotare le operazioni di trasformazione in vino frizzante sul predetto registro, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione e, per quelle relative all'arricchimento, entro il giorno in cui viene effettuata l'operazione stessa, indicando, oltre agli elementi previsti dall'art. 14 del citato regolamento, il titolo alcolometrico volumico totale della partita avviata alla presa di spuma, il quantitativo ed il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la presa di spuma.»; 5. Le condizioni previste ai punti n. 1), 2) e 3) dell'ultimo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965 si intendono ottemperate purche', con riferimento al vino frizzante di cui all'art. 1, comma 1, siano stati tempestivamente effettuati gli adempimenti previsti ai commi 1, 2, 3 e 4. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, sono applicabili anche alle ditte che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano gia' operazioni di produzione ovvero anche di imbottigliamento o condizionamento dei vini di cui all'art. 1: le predette disposizioni si applicano a partire dalla campagna vitivinicola 2004/2005. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2004 Il Ministro: Alemanno