Art. 2. Rivendicazione produzioni IGT 1. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve IGT effettuata nella campagna vendemmiale 2003/2004, ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2003, per la rivendicazione delle produzioni dei vini IGT sono applicabili le procedure di cui alla circolare n. 5 del 19 luglio 1996. A tal fine i produttori devono indicare nell'apposita modulistica (Mod. A1) i dati delle superfici vitate riportati nella dichiarazione delle superfici vitate (Mod. B1). 2. Qualora siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve IGT effettuata nella campagna vendemmiale 2003/2004 ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2003, o il conduttore si appresta a denunciare le uve IGT per la prima volta, ai fini della denuncia in questione si utilizza il Mod. A1-bis allegato al presente decreto.