Art. 2.
                    Rivendicazione produzioni IGT
  1.  Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia
di  produzione  delle  uve  IGT effettuata nella campagna vendemmiale
2003/2004,  ai  sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2003, per la
rivendicazione  delle  produzioni  dei  vini  IGT sono applicabili le
procedure di cui alla circolare n. 5 del 19 luglio 1996. A tal fine i
produttori devono indicare nell'apposita modulistica (Mod. A1) i dati
delle  superfici vitate riportati nella dichiarazione delle superfici
vitate (Mod. B1).
  2.  Qualora  siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia di
produzione  delle  uve  IGT  effettuata  nella  campagna  vendemmiale
2003/2004  ai  sensi  del  decreto  ministeriale 23 luglio 2003, o il
conduttore si appresta a denunciare le uve IGT per la prima volta, ai
fini  della denuncia in questione si utilizza il Mod. A1-bis allegato
al presente decreto.