Art. 3. Rivendicazione produzioni DOC e DOCG 1. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve DOCG e DOC effettuata nella campagna vendemmiale 2003/2004 ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2003, per la denuncia delle uve DOCG e DOC si utilizza la modulistica prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967 (modulo B). 2. Qualora siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve DOCG e DOC effettuata nella campagna vendemmiale 2003/2004 ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2003, o il conduttore si appresta a denunciare per la prima volta le stesse produzioni, per la denuncia delle uve DOCG e DOC si utilizza lo schema di modulistica riportato all'allegato 1 del presente decreto.