Art. 3.
                Rivendicazione produzioni DOC e DOCG
  1.  Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia
di  produzione  delle  uve  DOCG  e  DOC  effettuata  nella  campagna
vendemmiale  2003/2004  ai  sensi  del decreto ministeriale 23 luglio
2003, per la denuncia delle uve DOCG e DOC si utilizza la modulistica
prevista  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 506/1967
(modulo B).
  2.  Qualora  siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia di
produzione delle uve DOCG e DOC effettuata nella campagna vendemmiale
2003/2004  ai  sensi  del  decreto  ministeriale 23 luglio 2003, o il
conduttore  si  appresta  a  denunciare  per la prima volta le stesse
produzioni,  per  la  denuncia  delle  uve  DOCG e DOC si utilizza lo
schema di modulistica riportato all'allegato 1 del presente decreto.