Art. 4. Disposizioni particolari 1. Nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nelle province autonome di Bolzano e Trento che hanno realizzato la dichiarazione delle superfici vitate con una procedura autonoma regolata da apposita convenzione con l'AGEA, la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT, per la campagna vendemmiale 2004/2005, e' effettuata sulla base delle superfici iscritte negli appositi albi ed elenchi, utilizzando in ogni caso, la modulistica prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967 e, per le produzioni IGT, la modulistica di cui alla circolare n. 5 del 19 luglio 1996 (Mod. A1). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione. Roma, 29 luglio 2004 Il Ministro: Alemanno