Art. 4.
                      Disposizioni particolari
  1. Nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nelle province autonome
di  Bolzano  e  Trento  che  hanno  realizzato la dichiarazione delle
superfici  vitate  con  una  procedura  autonoma regolata da apposita
convenzione  con  l'AGEA, la rivendicazione delle produzioni dei vini
DOCG, DOC e IGT, per la campagna vendemmiale 2004/2005, e' effettuata
sulla  base  delle superfici iscritte negli appositi albi ed elenchi,
utilizzando  in ogni caso, la modulistica prevista dal citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 506/1967 e, per le produzioni IGT,
la  modulistica  di  cui alla circolare n. 5 del 19 luglio 1996 (Mod.
A1).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore  il giorno dopo la sua
pubblicazione.
    Roma, 29 luglio 2004
                                                Il Ministro: Alemanno